Economia

Pensioni invalidità: dal due novembre scattano gli aumenti

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Tutto pronto per gli aumenti delle pensioni di invalidità civili. L’Inps sta infatti predisponendo i pagamenti agli aventi diritto a partire dall’elaborazione del cedolino pensione del 2 novembre 2020.

È quanto emerso nella circolare numero 107 del 23 settembre 2020 che ha spiegato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso mese di giugno e del successivo intervento del governo, sarà riconosciuta la dovuta maggiorazione economica.

“A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità”.

Poiché la decorrenza è fissata al 20 luglio 2020 verranno corrisposti anche gli arretrati a partire da quella data.

L’incremento delle pensioni riguarda solo gli invalidi al 100%, compresi ciechi e sordomuti, che hanno un’età compresa fra i 18 e 59 anni, esclusi in precedenza dalla normativa.

Rimangono fuori anche gli invalidi civili parziali e gli invalidi civili totali con redditi superiori a una certa soglia riportata nella circolare. Per gli invalidi con età pari o superiore a 60 anni, gli aumenti sono già previsti dalla normativa vigente.

Pensioni invalidità e limiti di reddito

Per avere diritto all’aumento della pensione di invalidità – spiega l’Inps – sono necessari i seguenti requisiti reddituali per il 2020:

a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro; redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

“Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro”.

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad Irpef, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da Irpef, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione,
  • le pensioni di guerra,
  • l’indennità di accompagnamento,
  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
  • i trattamenti di famiglia,
  • l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.