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Pep: Si all’amministratore società partecipata dalla Regione

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Pep: Si all’amministratore società partecipata dalla Regione

In questa prima fase di applicazione della più recente normativa nazionale che ha ratificato la IV Direttiva Europa per la lotta al riciclaggio di denaro sporco – ex D.lgs n.90/2017, in vigore dal 4 luglio u.s. – che in qualche misura ha notevolmente ampliato la platea delle persone fisiche “politicamente esposte”, il controllo ovvero la partecipazione di Enti  Pubblici Territoriali (Regioni, Province, Comuni capoluoghi di provincia, Città metropolitane o Comuni con più di 15 mila abitanti) nelle società di servizi, è diventato un elemento di particolare interesse ai fini degli adempimenti nella lotta al riciclaggio e finanziamento al terrrorismo.

Più precisamente, mi è stato chiesto se “Un amministratore di una società partecipata indirettamente dalla Regione è da considerarsi PEP?”

Nello stesso quesito, viene inoltre precisato: “”Secondo la loro interpretazione no.

Questa la loro tesi:

con il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 90 l’Italia ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”), andando a modificare sensibilmente la 231 del 2007, e abrogando completamente l’allegato tecnico. 

Molto sinteticamente, con il recepimento della direttiva la definizione di “persone politicamente esposte” è oggi molto più ampia, e va a ricomprendere, tra le altre, le “persone fisiche che (…) ricoprono o hanno ricoperto la carica di (…) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni (…) (l’articolo di riferimento è l’art. 1, comma 2, lettera dd, 1.7 della novellata 231 del 2007). 

Interpretando letteralmente la nuova disciplina, saremmo esclusi dall’applicazione della stessa, poiché: 

–          Si parla di controllo anche indiretto dello Stato;

–          Si parla di partecipazione prevalente o totalitaria delle Regioni, senza specificare anche indiretta, e quindi, di fatto, escludendola;

–         L’azienda è controllata solo indirettamente dalla Regione. 

Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che più volte nel D. Lgs. 90/2017 (anche per altre definizioni) si insiste sul concetto di “anche indirettamente”. 

Interpretando in modo letterale condividerei l’interpretazione?

Mi conforti con il tuo parere?

Grazie””

Al riguardo ho fornito la seguente risposta:

Il d.lg. 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in G.U. 8 settembre 2016, n. 210, in vigore dal 23 settembre 2016 (il “Decreto Partecipate”), ha riordinato strutturalmente la disciplina delle società a partecipazione pubblica che devono avere un oggetto sociale di interesse ai fini istituzionali dell’ente pubblico.

Al netto della razionalizzazione periodica da effettuarsi con cadenza annuale (per valutare dismissioni, cessazioni o quanto altro non ritenute di interesse ai fini istituzionali dell’ente) a cominciare dal 2018. Lo stesso Decreto 175/16 impone alle amministrazioni pubbliche di non acquisire né mantenere partecipazioni, seppur di minoranza, in società non rientranti nella casistica delle società di interesse istituzionale.

Da questa premessa di ordine generale, sembra comprendere che se  l’ente pubblico è presente nel capitale delle società privata dipende dal fatto che trattasi un servizio necessario e come tale il controllo o la partecipazione deve essere adeguato (e non di minoranza).

Venendo al quesito, tanto per dire che il controllo o la partecipazione deve essere significativa, l’OVVERO indicato al punto 1.7 della lettera dd) dell’art.1 del decreto 90/17, a mio avviso è rafforzativo del concetto che inizia dal CONTROLLO anche indiretto dello Stato italiano o estero per continuare con la “partecipazione” (ovvero = anche) sia pure in misura prevalente o totalitaria.

   … c o n t i n u a …

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(1) Pep: Persona politicamente esposta e quindi meritevole di un’attenzione particolare ai fini dell’Adeguata verifica rafforzata – profilo economico e operatività dei rapporti in essere presso la banca o professionista