Sono oltre 100mila i clienti italiani che chiedono risposte sulla sorte delle polizze sottoscritte con Fwu Life Insurance Lux S.A., con sede in Lussemburgo, e Fwu Life Insurance Austria Ag. Dopo che il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca. Ma andiamo per ordine.
Fwu Life Insurance: cosa è successo
I fatti risalgono allo scorso 25 luglio quando l’Ivass ha informato il mercato italiano rispetto al deterioramento delle condizioni finanziarie delle compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A., e Fwu Life Insurance Austria Ag. Entrambe le compagnie dal 2006 operano anche in Italia vendendo polizze vita, specie aventi natura di unit linked, e hanno sede secondaria a Milano.
L’Autorità di vigilanza del Lussemburgo, la Commissariat Aux Assurances (Caa) – analoga alla nostra Ivass -, ha comunicato che, a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del gruppo dal 3 luglio 2024, Fwu Life Insurance Lux S.A. ha deliberato di non sottoscrivere più nuovi contratti, anche in Italia e alcuni giorni dopo, il Tribunale di Monaco di Baviera ha dichiarato lo stato di insolvenza della società capogruppo tedesca non assicurativa Fwu Ag.
Allo stesso tempo, l’Autorità di vigilanza austriaca, Financial Market Authority (FMA), il 22 luglio 2024 ha vietato a Fwu Life Insurance Austria Ag: di sottoscrivere nuovi contratti sulla vita, anche in Italia, con effetto immediato e fino al 30 settembre 2024; di effettuare operazioni infra-gruppo superiori a 100mila euro, senza il preventivo consenso di Fma, con effetto immediato e per la durata di sei mesi.
Il giorno seguente, il Consiglio direttivo della Caa, l’Autorità lussemburghese, ha deciso di congelare gli attivi legati alle riserve tecniche dei clienti di Fll depositati presso le banche depositarie, al fine di proteggere gli interessi dei contraenti e dei beneficiari.
Cosa succede ai risparmiatori
Fwu Lussemburgo ha presentato un’istanza ai tribunali lussemburghesi per l’applicazione del regime precauzionale di sospensione dei pagamenti. Nell’ipotesi che la richiesta di sospensione dei pagamenti venga accettata, quest’ultimo regime potrebbe perdurare fino a un massimo di sei mesi.
In base alla disciplina normativa del Lussemburgo, il patrimonio dei client giace presso una banca depositaria terza, Caceis Investor Services, pienamente operativa.
In Lussemburgo vige un regime speciale chiamato “Triangolo della sicurezza”, concepito per salvaguardare i diritti del cliente in caso di problemi finanziari della compagnia assicurativa, che funziona secondo i seguenti princìpi:
– Attivi (asset) vincolati: sono gli asset (investimenti del cliente) a sostegno del valore della polizza assicurativa. Sono in pratica il sottostante della polizza.
– Protezione speciale: questi asset sono soggetti a regole specifiche per garantire che siano depositati in modo sicuro e che abbiano la priorità per le richieste di risarcimento assicurativo.
– Partecipazione tripartita: la compagnia di assicurazione, la sua banca depositaria designata e la Caa (l’autorità lussemburghese di vigilanza sulle assicurazioni) lavorano insieme per proteggere questi asset.
Invece, la disciplina legislativa austriaca prevede che per garantire il soddisfacimento delle richieste di risarcimento degli assicurati, Fwu Life Austria, in quanto compagnia assicurativa, sia obbligata a costituire un “pool di copertura”, ossia un fondo speciale di una compagnia assicurativa che deve essere gestito separatamente dal patrimonio della compagnia. In caso di fallimento, il pool di copertura costituisce un patrimonio speciale dal quale i crediti degli assicurati ricevono un trattamento preferenziale.
Nell’eventualità in cui Fwu dovesse perdere la licenza, sarebbe nominato un amministratore esterno per gestire e liquidare la compagnia assicurativa e provvedere al rimborso dei clienti.
Cosa possono fare i consumatori
E’ il presidente di Confconsumatori, l’avvocato Marco Festelli, a spiegare che “è evidente che per i 100mila clienti italiani vi è un pericolo concreto, conseguente al blocco delle liquidazioni e dei riscatti e in genere dell’esercizio dei diritti contrattuali.
Pertanto l’Associazione collaborerà con l’Ivass per garantire un controllo e un flusso costante di informazioni e aggiornamenti su quanto le autorità lussemburghese e austriaca provvederanno a stabilire a tutela dei diritti dei risparmiatori coinvolti. Occorre altresì evitare ‘panic selling’ e tenere presente che la disciplina europea prevede comunque forme di tutela e prelazione per i clienti rispetto alle riserve tecniche e ai sottostanti delle polizze nelle quali il cliente ha investito. I tempi purtroppo per ottenere il risarcimento saranno di certo lunghi e incerti nel quantum, perché nessuno ad oggi può conoscere la reale situazione delle due Compagnie e le loro condotte rispetto agli obblighi imposti da Direttive europee chiare come ad esempio Solvency. Sarà importante verificare se, come è già positivamente accaduto nel caso di Eurovita, si concretizzerà l’intervento di un “cavaliere bianco”, ossia di un’altra compagnia assicurativa che sia interessata ad acquisire il portafoglio clienti di Fwu e potrebbe quindi acquistare il ramo di aziendale, riattivando tutti i contratti assicurativi oggi sospesi”.
I suggerimenti concreti che, secondo l’avvocato Antonio Pinto, responsabile settore Prodotti bancari e assicurativi di Confconsumatori, si possono dare ai clienti titolari di una polizza Fwu sono i seguenti:
- tenersi aggiornati sugli sviluppi della procedura avviata
- ricordare che il cliente ha anche diritto di ricevere tutela dal soggetto che ha distribuito, venduto, la sua polizza. Infatti, il cliente ha diritto di agire nei confronti del venditore intermediario della polizza, laddove quest’ultimo non abbia rispettato uno dei requisiti di forma e di sostanza previsti dalla Direttiva IDD. A titolo di mero esempio, ricordiamo che quando un intermediario (banca, broker, società di intermediazione…) opera come distributore di una polizza con sottostante finanziario deve attenersi alle consuete regole di protezione della clientela, inerenti sia gli obblighi informativi che la valutazione sull’adeguatezza del prodotto rispetto agli obiettivi del cliente e alla sua esperienza e conoscenza finanziaria.
Infine l’avvocato ricorda come la giurisprudenza sia dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie di Consob e sia dei tribunali si è espressa varie volte in materia di vendita di polizze a contenuto finanziario e da una sintetica casistica si rileva che l’intermediario è stato condannato quando, ad esempio:
- non ha consegnato il Kid (documento di sintesi informativa);
- non ha adeguatamente esplicitato che l’operazione prospettata comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito a un prodotto che investiva, invece, parte del premio in fondi a contenuto azionario;
- il prodotto assicurativo non è adeguato al cliente, magari sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento;
- le caratteristiche della polizza non sono coerenti con le risposte fornite in sede di redazione del questionario Mifid;
- ha venduto un prodotto di investimento assicurativo multi-opzione, ossia un prodotto che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, senza però consegnare al cliente tanti Kid quante sono le opzioni di investimento sottostanti.
In tali ipotesi e in varie altre ancora, il cliente avrà diritto alla risoluzione del contratto di acquisto della polizza e a ottenere quindi la restituzione degli importi investiti”.