di Guido Cappa
Entrerà in vigore pochi mesi dopo la Mifid2 ma i suoi contenuti non saranno meno rivoluzionari. La normativa Idd impatterà sul mondo assicurativo, vediamo come
Anche il mondo assicurativo è alla vigilia di una grande rivoluzione, favorita da una nuova normativa europea, come già sta avvenendo per il mondo bancario e della consulenza finanziaria con la Mifid2. Si tratta della direttiva Insurance distribution directive (Idd) che dovrà entrare in vigore nei paesi dell’Unione europea entro il 23 febbraio 2018. Manca meno di un anno, ma le novità che dovranno essere introdotte nel modo di lavorare di compagnie e distributori non sono state ancora valutate dal mercato in modo operativo, in attesa che le disposizioni di secondo livello (il recepimento della normativa negli ordinamenti nazionali) forniscano maggiori chiarimenti. Indicazioni abbastanza esaustive sui contenuti e sulle modalità di attuazione della normativa sono però di fatto già state fornite dalla European insurance and occupational pensions authority (Eiopa). Dopo aver pubblicato, ad aprile 2016, le linee guida relative alla Product oversight governance (Pog), l’Eiopa ha reso noto lo scorso febbraio anche le technical advices che la Commissione europea aveva richiesto.
Questi consigli tecnici trattano in modo dettagliato i quattro temi di maggior impatto operativo della nuova direttiva, sui quali le compagnie e i distributori delle polizze dovranno avviare in tempi ristretti un percorso di allineamento e di adeguamento non indifferente dal punto di vista sia dei tempi che dei costi: oltre alla Product governance, conflitti di interesse, inducement (retrocessioni) e disposizioni in materia di adeguatezza, appropriatezza e reportistica ai clienti.
Gli impatti per l’industria assicurativa
Nel documento dell’Eiopa vengono analizzati gli impatti, qualitativi e dove possibile quantitativi, dell’implementazione della Idd per l’industria assicurativa. Dal report emerge chiaramente che gli operatori ritengono rilevanti i costi di implementazione della normativa. Pur essendo difficile quantificarli a priori, i costi sono identificabili e raggruppabili in termini di tipologia in quattro macro-categorie: costi di controllo e compliance, di adattamento dei processi organizzativi e delle procedure informatiche, di produzione documentale e informativa verso i clienti e, infine, di tenuta degli archivi e dei registri informativi (flussi compagnia-distributore e viceversa). La direttiva Idd richiama più volte il principio di proporzionalità e stabilisce che l’attuazione delle disposizioni dovrà essere proporzionale al livello di complessità e di rischio propri di ciascun prodotto, nonché alla tipologia, dimensioni e complessità del business dei soggetti coinvolti (produttore e distributore).
È evidente che tanto più articolati e complessi saranno i cataloghi prodotti e le strategie di distribuzione di compagnie e distributori tanto più si dovranno mettere a budget, per allinearsi alla direttiva, costi crescenti rispetto alla situazione in essere. Le modalità con le quali verrà applicato il principio di proporzionalità potranno portare a differenti criteri di attuazione della product governance per quanto concerne il livello di granularità da utilizzare nella definizione del target market di ogni prodotto e nei test che precedono la commercializzazione. Potranno inoltre influire nei criteri di controllo del conflitto di interesse e infine nell’impostazione dei criteri di adeguatezza-appropriatezza verso i clienti.
Per l’Ivass l’Idd non si applica a tutti
L’Ivass, nella “lettera al mercato” di prossima pubblicazione, avente per oggetto l’applicazione delle linee guida Eiopa in materia di product governance, ha di fatto introdotto una prima applicazione del principio di proporzionalità relativamente alla norma della Idd che stabilisce che anche i distributori dovranno adottare delle linee guida in materia di politica distributiva (di fatto alcuni punti ricalcano quelle in materia di product governance per le compagnie).
Al fine di limitare i possibili effetti onerosi della nuova disciplina, l’Ivass circoscrive l’obbligo di predisporre una propria politica distributiva solo agli intermediari e alle persone giuridiche che abbiano una struttura “complessa”, ovvero costituita da un numero di collaboratori iscritti nella sezione E del Registro unico degli intermediari (Rui) pari o superiore a 30 unità. Si tratta di fatto di una interpretazione abbastanza discutibile, dato che non tiene conto del principio di proporzionalità evidenziato nella Idd, in base al quale si dovrebbe considerare il tipo di business prepodenrante del distributore (auto, danni, vita), il portafoglio gestito e la tipologia dei prodotti distribuiti (complessi, non-complessi).
Più trasparenza e consulenza dai distributori
Secondo le linee guida in materia di politica distributiva ogni distributore di prodotti assicurativi vita e danni rientrante nelle tipologie previste dall’Ivass dovrà elaborare e approvare una policy che definisca obiettivi, regole e modalità di controllo in materia di distribuzione dei prodotti le quali dovranno essere anche formalizzate in uno specifico documento approvato dall’organo amministrativo del distributore (cda o in assenza responsabile della distribuzione). Tale documento dovrà essere messo a disposizione di tutto il personale competente, compresa l’intera rete sottostante.
Le indicazioni per i distributori di polizze
I distributori dovranno adottare una policy operativa che:
adotti appropriate misure e procedure nel valutare il range di prodotti e servizi da proporre ai clienti e richieda le necessarie informazioni sui prodotti alle compagnie;
permetta di offrire ai clienti prodotti adeguati alle loro esigenze e bisogni e, quando rilevante, allineati alle loro conoscenze e obiettivi in campo finanziario, evitando o mitigando il rischio di potenziali pregiudizi e danni;
garantisca trasparenza verso il cliente e metta in atto un’adeguata e appropriata gestione del conflitto di interesse;
definisca una corretta e coerente politica degli inducement in funzione del servizio fornito e preveda adeguate misure organizzative per evitare che tale politica possa causare rischi di impatto negativo sui clienti (principio best execution);
stabilisca una frequenza minima di revisione della policy distributiva tenuto conto della tipologia del prodotto;
definisca un processo di controllo di raccolta informazioni per il monitoraggio del prodotto collocato in modo tale da informare la compagnia su ogni problema, inerente il prodotto, che possa causare rischi di pregiudizio o danno verso i clienti identificati nel target market o quando il prodotto non risponda più agli obiettivi del mercato di riferimento;
fornisca alla compagnia tutte le informazioni sulla politica distributiva adottata e ne comunichi le revisioni;
assicuri un servizio periodico di consulenza post-vendita che permetta di verificare che il prodotto risponda nel tempo alle caratteristiche e agli obiettivi stabiliti in fase di vendita
Pur con le limitazioni di perimetro di applicabilità definite dall’Ivass emerge come il quadro da realizzare, che abbiamo appena evidenziato, trovi oggi situazioni non omogenee di partenza e in molti casi differenti nel panorama di banche, Sim e agenti/broker a struttura complessa che distribuiscono prodotti assicurativi.
Infatti, se da un lato banche e Sim, in ottemperanza alle disposizioni Mifid, si sono già dotate da tempo di strutture interne di governance e controllo, di processi organizzativi e di procedure informatiche, di politiche di gestione del conflitto di interesse e degli inducements, dall’altro le lettere A (agenti) e B (broker) del Rui, che a tutt’oggi non rispondono pienamente alle regole di mercato della Mifid, dovranno adottare e implementare in tempi ristretti misure e processi idonei affrontando impatti rilevanti in termini di costi e metodologia di lavoro.