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Prestazioni Sanitarie: Giro di vite su esenzioni

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di Alberto Savarese

Il numero 27-ter dell’articolo 10 del Dpr 633/72 riconosce l’esenzione dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto quando “organismi di diritto pubblico” effettuino prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, rese in comunità, in favore di anziani, tossicodipendenti e comunque nei confronti di soggetti svantaggiati.
Con la risoluzione n. 129/ E del 9 novembre scorso, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nuovamente su questo argomento che , oltre all’aspetto fiscale, ha certamente anche una valenza sociale.
Già in passato (vedi la risoluzione n. 81/E del 15 giugno 2004) l’Amministrazione finanziaria era stata chiamata a pronunciarsi sulla verifica del requisito soggettivo individuato dal Dpr 633/72: in quella occasione era stata affrontata la questione del possibile riconoscimento dell’esenzione a prestazioni socio assistenziali poste in essere da una società, costituita tra un Comune e una Comunità montana, quindi da un soggetto diverso da quelli previsti dal 27-ter (che menziona appunto gli organismi di diritto pubblico, le istituzioni sanitarie, gli enti aventi finalità sociali e le Onlus).
Nel documento , era stata negata la possibilità di operare non solo in esenzione ma anche di applicare l’aliquota agevolata prevista dal n. 41-bis della tabella A, parte seconda, allegata al citato Dpr n. 633 del 1972, che consente invece l’aliquota Iva nella misura del 4 per cento alle prestazioni “socio-assistenziali”, rese da cooperative e loro consorzi.
Di diverso orientamento la successiva circolare n. 43 del 2 novembre , che in considerazione dell’orientamento manifestato dall’Avvocatura generale dello Stato, aveva ritenuto che “il regime di esenzione attualmente previsto dal n. 27-ter dell’art. 10 del Dpr n. 633 del 1972 possa estendersi alle prestazioni ivi indicate, rese dagli enti e organismi individuati dalla stessa disposizione (comprese le Onlus), sia se effettuate direttamente – cioè dagli stessi enti o organismi nei confronti diretti dei soggetti svantaggiati beneficiari – sia se effettuate in esecuzione di contratti di appalto, convenzioni o contratti in genere stipulati con soggetti terzi”. Ora, nella risoluzione in esame, si è chiesto all’Agenzia delle Entrate se il titolo di esenzione possa essere riconosciuto nel caso in cui i servizi vengano affidati “in house providing”, ovvero con quella procedura che affida a società controllate dall’ente locale (nuove o esistenti) la gestione di servizi pubblici, senza che vi sia necessità di esperire gara apposita.
Il principio da cui si è messo l’istante è quello secondo il quale — in base a quanto disposto dall’art. 3 comma 26, del Dlgs n. 163 del 2006- “…. per organismo di diritto pubblico si può intendere qualsiasi organismo, anche in forma societaria, che sia stato istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, che sia dotato di personalità giuridica e che svolga un’attività finanziata in modo maggioritario dallo Stato o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi…”.
Una impostazione non accettata dalle Entrate , secondo cui i soggetti titolati all’esenzione sono espressamente previsti nel numero 27-ter.
Nello specifico , relativamente, poi, a quanto indicato nel Dlgs n. 163/2006, è evidenziato come esso rappresenti senz’altro la definizione dell’organismo di diritto pubblico (qualsiasi soggetto che persegue un interesse generale), senza per questo assumere “valenza generale nell’ordinamento giuridico” e ancora “.. la definizione di organismo di diritto pubblico dettata dal codice in materia di appalti pubblici non può ritenersi, in mancanza di qualsiasi indicazione normativa al riguardo, immediatamente applicabile ai fini fiscali per la delimitazione dell’ambito applicativo delle norme tributarie riferite ad enti ed organismi pubblici..”.
Sulla base di tali considerazioni, valutando anche il soggetto prestatore del servizio sarà una società di capitali, l’Amministrazione non ha riconosciuto il titolo di esenzione per le prestazioni socio-sanitarie che saranno effettuate.