La locuzione Sandbox, letteralmente “recinto della sabbia” dei parchi giochi per bambini, è entrata nel gergo fintech per indicare quel quadro di norme che consentono uno spazio entro il quale le startup possono sperimentare, sotto il monitoraggio delle Autorità di vigilanza, i loro prodotti innovativi per un periodo di tempo limitato e con un numero limitato di clienti, senza dover sottostare alle regole stringenti a cui sono sottoposti gli operatori del credito tradizionali.
Una sandbox normativa è quindi un ambiente strutturato e controllato all’interno del quale le start-up possono muoversi senza affogare nell’oceano di regole, ma mantenendo l’occhio sempre vigile sulla sicurezza dei clienti.
In Italia, la sandbox del Fintech ha preso forma definitiva emendamento all’art. 36.3 del decreto legge n. 34/2019 (Decreto Crescita) diventato legge lo scorso 13 giugno. Anche se, a onor del vero, se ne parlava già nel report Fintech in Italia 2017 di Banca d’Italia, in cui viene descritta come uno “strumento che permette alle imprese fintech, vigilate e non, di godere di deroghe normative transitorie, sperimentando su scala ridotta e per un periodo limitato tecnologia e servizi”.
L’emendamento introduce per la prima volta nel nostro ordinamento finanziario l’istituto del “periodo di sperimentazione”, ossia un arco temporale limitato a un massimo di 18 mesi, in cui le iniziative fintech possono beneficiare di requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti proporzionati e semplificati alle attività che intendono svolgere e tempi ridotti per le procedure autorizzative.
Come contraltare al regime regolamentare di favore, dette attività devono essere contenute entro un perimetro di operatività che dovrà essere declinato in termini di tipologia di clientela, numero e volumi di operazioni, modelli distributivi, etc.
Tra gli ambiti di applicazione della sandbox del fintech spiccano sistemi di pagamento, la tracciabilità del denaro fisico e digitale, i database dei clienti, le procedure di verifica dell’identità e la registrazione delle transizioni.