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Quale futuro per le polizze unit linked

Se il mercato va orientandosi verso la previsione di una garanzia  di capitale per i prodotti di nuova concezione, non per questo i prodotti  già in circolazione che ne siano privi vanno considerati nulli

di Matteo Massimo D’Argenio e Laura Troiano – Studio D’Argenio Polizzi

 

Di tanto in tanto il mondo assicurativo viene scosso da pronunce giurisprudenziali che riqualificano una polizza unit linked in contratto d’investimento finanziario, creando un senso di incertezza tra gli operatori. Negli ultimi mesi, a tali pronunce si è aggiunto un intervento regolamentare da parte di Ivass, volto a rivedere in profondità la disciplina dei prodotti linked. Viene da chiedersi se gli operatori debbano attendersi conseguenze dirompenti in un mercato significativo in termini di occupazione (in Italia, circa 300.000 in tutto il comparto, dati Ania). Nel caso delle riqualificazioni giurisprudenziali, le sentenze, di merito o di legittimità, sono finora rimaste circoscritte al caso specifico e, salvo qualche momentaneo turbamento, il mercato non ne è mai stato sconvolto né la raccolta si è mai arrestata.

Le ultime sentenze della Cassazione.

L’ultima riqualificazione celebre risale ai primi mesi di quest’anno, quando la Cassazione ha emesso due pronunce (12 febbraio e 9 aprile) secondo cui la natura assicurativa del contratto dipenderebbe dall’effettiva assunzione da parte dell’emittente della garanzia di una somma di denaro determinata ex ante, assumendo su di sé il rischio d’investimento. A supporto di questa tesi viene prospettata l’esistenza di tre sottocategorie di polizze linked in ragione della diversa garanzia di capitale offerta. Si tratta però di una distinzione sconosciuta a norme e regolamenti che presidiano la materia ma che la Corte utilizza per affermare che soltanto in caso di capitale in tutto o in parte garantito, al contratto possa essere attribuita natura assicurativa.

Benché la maggioranza delle polizze di Ramo III già in essere non contenga una simile garanzia, la loro generale tenuta non sembra a rischio. I casi giurisprudenziali più celebri hanno sin qui riguardato situazioni in cui vi era una contrapposizione di interessi tra un contraente che aveva cercato di avvantaggiarsi della polizza e delle sue prerogative civilistiche e fiscali, e un controinteressato, creditore o fallimento, orientato in senso opposto. Il giudice, chiamato ad esprimere un bilanciamento di interessi, ha ritenuto prevalente il secondo, riqualificando il contratto secondo parametri interpretativi conseguentemente orientati.

Perdita di valore dei sottostanti.

Un altro caso tipico è quello della perdita di valore dei sottostanti della polizza al momento del riscatto o decesso. Anche qui vi è un controinteressato (contraente/beneficiario) che invoca tutela rispetto alla perdita subita e che il giudice talvolta premia con una pronuncia di nullità: l’assicuratore deve così restituire l’intero importo versato a titolo di premio e sopportare il decremento di valore del sottostante. In questi casi il giudice presta tuttavia una forma di tutela al soggetto che ritiene maggiormente meritevole, senza che ciò possa mettere in dubbio, in via generale, la validità delle polizze linked, previste e tipizzate dalla normativa europea e nazionale (inclusa la recente bozza di Regolamento Ivass 2/2024) che, come tali, vengono puntualmente confermate nella loro piena efficacia dalla Corte di Giustizia europea ogni volta che ne ha occasione. Anche molti giudici domestici si pronunciano per la natura assicurativa di queste polizze ma raramente queste decisioni acquistano rilevanza mediatica.

Concludendo, se il mercato va orientandosi verso la previsione di una garanzia di capitale per i prodotti di nuova concezione, non per questo i prodotti che ne siano privi vanno considerati nulli: la figura del rischio demografico come introdotta dalla giurisprudenza italiana difficilmente passerebbe indenne al vaglio del giudice europeo, non solo perché sconosciuta alle direttive ma anche perché portatrice di una confusione tra equilibrio giuridico del contratto (garantito dal sinallagma versamento di un premio/liquidazione della prestazione) e aspettativa economica (che le parti possono stabilire di collegare a valori finanziari esterni).

L’articolo integrale è stato pubblicato sul numero di giugno 2024 del mensile Wall Street Italia. Per abbonarti  clicca qui