Il passaporto, con l’estate ormai nei paraggi, è un documento indispensabile per chi ha voglia di viaggiare oltre i confini del Vecchio Continente. Ma anche sempre più difficile da ottenere. Vediamo quanto e tutti i dettagli tecnici e non che lo riguardano.
Chi rilascia il passaporto
In particolare, il passaporto viene rilasciato dalla Questura e ha validità 10 anni dalla data del rilascio, salvo quanto specificato per i minorenni. Dal 10 marzo 2010 per le persone di età superiore ai 12 anni (compiuti alla data di presentazione della richiesta) è obbligatoria la rilevazione delle impronte digitali.
Come e dove fare il passaporto
La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata presso la Questura del territorio di residenza, previo appuntamento. La domanda è compilabile direttamente online sul sito della Polizia di Stato.
Differenza tra passaporto ordinario ed elettronico
Il passaporto ordinario è il libretto a copertina rossa in cui sono riportati i dati anagrafici ed i timbri apposti dai controlli al confine dei Paesi visitati. Questo documento è essenziale per viaggiare, e dal 2006 è diventato elettronico. Tuttavia, non è stato interamente digitalizzato, infatti, è rimasto simile a quello classico. Ciò che cambia sono le tecnologie riposte all’interno che ne alleggeriscono le procedure di controllo agli aeroporti.
Quali documenti servono
Per fare il passaporto serve avere i seguenti documenti:
- Modulo stampato della richiesta passaporto;
- Documento di riconoscimento valido (portate con voi anche una fotocopia);
- 2 foto formato tessera identiche e recenti;
- Ricevuta del pagamento via conto corrente postale di 42,50 euro.
Quanto costa fare il passaporto
Fare e rinnovare il passaporto costa in totale 116€, cifra che comprende il bollettino da 42,50€ e la marca da bollo da 73,50€. A queste spese amministrative si deve poi aggiungere il costo sostenuto per le foto, che può oscillare tra i 6 e i 10€.
Chi può fare il passaporto gratis
Il rilascio del passaporto è gratuito nei seguenti casi:
- il richiedente è considerato emigrante ai sensi del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473). L’art. 10 del T.U. stabilisce che “è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo”;
- il richiedente italiano residente all’estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare volontario;
- il richiedente italiano è indigente (al fine di individuare la soglia di indigenza ci si riferisce ai parametri utilizzati per l’assistenza in ciascun Paese. Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare il Consolato nella cui circoscrizione territoriale si è residenti).
- il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l’indicazione della sua residenza).
Come ottenere il passaporto italiano
La domanda per il rilascio del passaporto deve essere presentata presso la Questura del territorio di residenza, previo appuntamento. La domanda è compilabile direttamente online sul sito della Polizia di Stato. La domanda deve essere presentata online direttamente alla Questura.