Con l’aggiunta dell’art.12bis[1] al Decreto lgs 74/2000, la possibilità di sequestro preventivo in previsione di una futura confisca è stato decisamente amplificato.
Premesso e considerato l’interesse per l’Intermediario finanziario o il Professionista – legale o contabile – in ordine all’alert per gli adempimenti antiriciclaggio in presenza di danno erariale pari o superiore alla soglia stabilita dagli articoli 4 e 5 del Decreto, rispettivamente riferibili alla “Infedele o omessa dichiarazione”, particolare interesse rivestono i recenti e ripetuti interventi della Suprema Corte di cassazione in ordine al sequestro preventivo dei beni in danno dell’evasore fiscale.
In prima facie, nella gestione dei rapporti, appare fondamentale quantificare l’ammontare dell’axtracontabile, del nero non fatturato, allocato su conti personali dell’imprenditore ovvero di prestanomi allo stesso riconducibili (coniuge, figli, suocera, amante, ragioniere tutto fare etc.) sulla cui base fondare, in termini di estrema ragionevolezza, una ipotesi di “Riciclaggio da evasione fiscale” sulla cui base inoltrare inoltrare apposita Segnalazione di operazione sospetta.
Relativamente alla possibilità di disporre del “sequestro” per la futura confisca da parte dell’Autorità giudiziaria, anche durante la fase delle indagini preliminari svolte in capo al presunto evasore fiscale, gli Ermellini si sono fatti sentire, intervenendo nel recente periodo, dall’esistenza del Conto estero al Concordato preventivo, dall’Avviso bonario alla possibilità di assalire i Gioielli del coniuge.
Conto estero
L’omessa dichiarazione di un conto estero – quadro RW della dichiarazione – sul quale affluiscono i proventi dell’attività economica – professionale o imprenditoriale – svolta in evasione di imposta e la contemporanea presenza di debiti tributari, ancorché in corso di rateazione, configura di delitto di “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”