Il reddito di cittadinanza si può avere anche se si sta ricevendo la , così è possibile percepire il beneficio economico, anche in concomitanza di un’attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare. Questi alcuni dei chiarimenti che fornisce l’Inps con la circolare numero 43 del 20 marzo 2019.
Reddito di cittadinanza compatibile con disoccupazione
Nel documento l’Istituto chiarisce che il reddito di cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Inoltre il reddito è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, fatto salvo il mantenimento dei requisiti previsti. E’ importante comunicarlo all’Inps. All’atto di presentazione della domanda difatti il richiedente dovrà dichiarare se uno o più componenti il nucleo familiare abbiano in corso un’attività lavorativa dalla quale derivino redditi da lavoro non rilevati per l’intera annualità nell’ISEE. Non devono essere comunicati invece i redditi derivanti da attività socialmente utili, tirocini, servizio civile, nonché da contratto di prestazione occasionale e libretto di famiglia. La mancata compilazione di tale modello comporta l’impossibilità per l’INPS di procedere alla definizione della domanda.
Le ultime novità
Nel passaggio alla Camera del disegno di legge per la conversione del D.L. n. 4/2019 sono state introdotte alcune novità relative alle ipotesi di decadenza e sospensione dell’erogazione del sussidio. E’ causa di decadenza dall’erogazione del sussidio così:
- il rifiuto di tre offerte di lavoro congrue
- la rinuncia di un’offerta dopo l’eventuale rinnovo del beneficio indipendentemente dal numero di offerte precedentemente ricevute
- la condanna in via definitiva per il reato di associazione con finalità di terrorismo o di tipo mafioso.
L’erogazione può anche essere sospesa se il beneficiario o il richiedente è latitante o si è sottratto volontariamente all’esecuzione di una pena.