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Reddito di cittadinanza: chi e come può avere il beneficio addizionale fino a 780 euro mensili

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Contributo aggiuntivo di 4680 euro per chi percepisce il reddito di cittadinanza e apre o ha aperto una nuova attività professionale o commerciale. L’Inps pubblica le istruzioni relativa all’integrazione dell’assegno già percepito. Vediamo nei dettagli di cosa si tratta e chi piò chiederlo.

Reddito di Cittadinanza: cos’è il beneficio addizionale

Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 prevede il riconoscimento ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza  che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione, di un beneficio addizionale in unica soluzione pari a sei mensilità del Reddito di Cittadinanza nei limiti di 780 euro mensili.

Il beneficio addizionale è volto a favorire percorsi di lavoro autonomo e di autoimprenditorialità dei soggetti beneficiari di RdC.

Requisiti di accesso e modalità di fruizione

Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono illustrate nel dettaglio dalla circolare INPS 22 novembre 2021, n. 175, che specifica i requisiti di accesso e i termini di attuazione, relativamente alla tipologia di attività avviata.

In particolare il beneficio addizionale, è concesso ai soggetti che risultino, al momento della presentazione della domanda di beneficio addizionale, componenti di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di cittadinanza in corso di erogazione.

Sono legittimati a presentare la domanda non solo il richiedente il Rdc, ma anche i soggetti beneficiari di Rdc  ricompresi nel nucleo familiare in qualità di meri componenti, a esclusione del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo, considerato parte del nucleo stesso e che abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

In particolare è possibile riconoscere il beneficio in argomento nei casi di seguito specificati:

  • attività professionale esercitata da liberi professionisti, anche iscritti a casse professionali autonome, in quanto “attività di lavoro autonomo”;
  • attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
  • sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio;
  • costituzione di società unipersonale (S.r.l., S.r.l.s. o S.p.A.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio.

Il beneficio addizionale sarà riconosciuto quando l’attività lavorativa oggetto di incentivazione sia iniziata entro e non oltre dodici mesi decorrenti dalla fruizione della prima mensilità del reddito.

L’Inps nella circolare dedicata fa alcuni esempi. Così se la domanda di Rdc è stata accolta in data 15 gennaio 2021 e l’inizio dell’attività lavorativa autonoma è in data 20 marzo 2021, il beneficio addizionale spetta in quanto l’attività lavorativa risulta intrapresa nei primi dodici mesi di fruizione del Rdc. Non spetta invece se la domanda di reddito di cittadinanza è stata accolta in data 15 settembre 2020 e l’attività lavorativa autonoma ha preso il via il 20 settembre 2021. In tal caso il beneficio addizionale non spetta in quanto l’attività lavorativa oggetto di incentivazione non risulta iniziata entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio.

Anche se la domanda di reddito di cittadinanza è stata accolta in data 15 settembre 2021 e l’inizio dell’attività lavorativa autonoma è in data 15 giugno 2021, il beneficio addizionale non spetta in quanto alla data di inizio attività il nucleo familiare non risultava essere in corso di godimento del Rdc.

Come presentare domanda del beneficio addizionale al RdC

La domanda di beneficio addizionale può essere presentata all’INPS, come sottolinea lo stesso Istituto Nazionale di Previdenza sociale, previa compilazione del nuovo schema di modello telematico “Com Esteso”, tramite le seguenti modalità:

  • il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica
  • gli Istituti di patronato
  • i Centri di assistenza fiscale.

Il beneficio addizionale viene poi erogato, in unica soluzione, entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente (codice IBAN) indicato in sede di presentazione della domanda o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.