Riciclaggio diretto & prestanome: a volte non serve!
Nel mentre parliamo del “prestanome” cioè di un soggetto terzo se ci riferiamo al riciclaggio, nel secondo caso dell’autoriciclaggio o riciclaggio diretto fa tutto da solo senza la presenza di alcuno.
Infatti, nel reato di riciclaggio si dice, chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo o compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa – ex art.648 bis del codice penale.
Se i beni o le risorse illecitamente accumulate negli anni vengono impiegate dallo stesso imprenditore autore del reato presupposto – pensiamo alla evasione fiscale – in attività economiche si commette il reato altrettanto grave e punito allo steso modo e cioè l’autoriciclaggio.
Anche nel recente periodo la giurisprudenza è stata molto severa nel giudizio delle numerose vicende di cronaca giudiziaria laddove, i giudici di legittimità hanno ritenuto responsabile di riciclaggio il rappresentante legale e il socio di una entità giuridica che avevano fatto transitare in contabilità, sotto forma di finanziamento, i proventi di un contrabbando di idrocarburi per il quale era stato condannato un loro parente[1].
Commette analogo reato di riciclaggio laddove si pone in essere una condotta volta a rendere difficoltose le indagini ovvero l’attività di accertamento circa la provenienza del denaro utilizzando qualsiasi forma elusiva od espediente a tale scopo (Cassazione 1422/2012).
Analogo reato si commette trasferendo una provvista, di provenienza illecita, da un conto ad un altro diversamente intestato presso un altro istituto di credito (Cassazione, 546/2011) anche in presenza di assoluta e precisa tracciabilità dei flussi finanziari come peraltro affermato da altra pronuncia circa la natura fungibile del denaro che, una volta depositato in banca, viene già sostituito (Cassazione, 47375/2009).
Altra pronuncia della stessa Corte ci dice che non serve ostacolare con particolare efficacia la tracciabilità dei flussi finanziari ma è sufficiente ostacolarla alla ricerca di espedienti di vario genere (Cassazione, 1422/2012 e 3397/2012).
Responsabilità amm.va d’impresa – ex D.lgs 231/01
Una doverosa ed ultima annotazione riguarda la responsabilità amministrativa d’impresa della persona giuridica, in conseguenza di una condotta illecita di rilevanza penale dei dipendenti, anche apicali, laddove l’azienda abbia avuto un interesse ovvero tratto un vantaggio a tale condotta.
Pertanto, con riferimento all’autoriciclaggio se il manager o un dirigente di vertice di una società, anche attraverso un’alterazione contabile dei bilanci commette il reato di evasione fiscale cercando successivamente di utilizzare tale provvista – a beneficio della stessa azienda – anche la società medesima potrà essere chiamata a risponderne in termini responsabilità amministrativa.
In questi casi, la migliore risposta per scongiurare un coinvolgimento anche inconsapevole dell’azienda sta nel predisporre un Modello organizzativo adeguato, un Organismo di vigilanza adeguato e autonomo e una formazione costante a beneficio dei dipendenti.
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[1] Cassazione 11491/2017 – Commettono il reato di riciclaggio il rappresentante legale e il socio della società che fanno transitare temporaneamente nella contabilità, come finanziamento soci non oneroso, le somme provenienti da delitti commessi da un congiunto.