Economia

Risparmi azzerati con salva-banche: parte l’iter per i rimborsi. Cosa fare

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ROMA (WSI) – Ecco cosa dovranno fare i detentori delle obbligazioni subordinate che hanno visto azzerati i risparmi di una vita a causa del bail-in delle quattro banche salvate in extremis dal governo Renzi per presentare le domande di indennizzo. Le quattro banche, si ricorda, sono CariChieti, Banca Etruria, Banca Marche e Carife.

Il Fondo interbancario tutela depositi (Fitd) del comparto bancario, che secondo la legge di stabilità fornisce le risorse al fondo di solidarietà, rende noto che, a partire dal prossimo 22 luglio, sarà disponibile sul proprio sito il modulo standard per la presentazione dell’istanza.

Nel sito si legge:

“L’istituzione del Fondo di solidarietà è finalizzata all’erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015 n. 183, con il quale è stato disposto l’avvio della risoluzione nei confronti della Banca delle Marche spa, della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche. Possono presentare istanza, ai sensi dell’art. 9, gli investitori che hanno acquistato gli strumenti finanziari entro la data del 12 giugno 2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) patrimonio mobiliare di proprietà dell’investitore di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2015;

b) ammontare del reddito complessivo dell’investitore ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nell’anno 2014 inferiore a 35.000 euro.

Ancora:

“L’istanza di erogazione dell’indennizzo forfettario, a pena di decadenza, deve essere presentata al FITD entro 6 mesi dal 3 luglio 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione (art.9, comma 6). L’indennizzo forfettario è pari all’80% del corrispettivo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari di cui all’articolo 8, al netto di oneri e spese e la differenza, se positiva, fra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato di un BTP equivalente, come definito ai sensi dell’art. 9, comma 3. Dalla ricezione dell’istanza decorre il termine di 60 giorni previsto dalla legge ai fini della liquidazione dell’indennizzo (art.9, comma 9). La presentazione dell’istanza di erogazione forfettaria non consente il ricorso, alternativo, alla procedura arbitrale di cui all’art. 1, commi da 857 a 860, della Legge di stabilità per il 2016 (art. 9, comma 6). Corrispondentemente, l’attivazione della procedura arbitrale di cui sopra preclude la possibilità di esperire la procedura di erogazione forfettaria (art. 9, comma 10). Rientra nella esclusiva valutazione dell’istante l’accesso alla procedura di erogazione forfettaria ovvero adire la procedura arbitrale; quest’ultima potrà essere altresì adita – ai sensi dell’art. 9, comma 10, del Decreto 59 – dall’investitore in strumenti finanziari acquistati successivamente al 12 giugno 2014.

Gli investitori potranno verificare in ogni momento lo stato della propria pratica, accedendo all’area riservata del sito.

“Per la presentazione dell’istanza, l’investitore deve compilare il “Modulo standard di richiesta dell’indennizzo forfettario” e allegare, ai sensi dell’art. 9 comma 8, i seguenti documenti (Allegati)

  • il contratto di acquisto degli strumenti finanziari subordinati
  • i moduli di sottoscrizione o d’ordine di acquisto
  • l’attestazione degli ordini eseguiti
  • una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare, calcolato ai sensi dell’art. 9, comma 2, ovvero sull’ammontare del reddito di cui al comma 1, lettera b) dello stesso articolo, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8, lettera e) comprendente espressa dichiarazione di consapevolezza che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n.445/2000.

Devono essere allegati anche

  • copia di un documento di identità in corso di validità;
  • copia della procura conferita, nel caso in cui l’istanza sia presentata al FITD tramite Studi legali o Associazioni di Consumatori.

In caso di incompletezza della documentazione, l’istante riceve dal FITD apposita comunicazione per l’integrazione della stessa”.