Dal 22 agosto scorso è possibile chiedere l’indennizzo per il pregiudizio subito da parte dei risparmiatori che hanno subìto un danno da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. In particolare sono indennizzabili le azioni ed obbligazioni subordinate emesse dalle seguenti banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.
Chi può fare domanda e cosa serve
La domanda di indennizzo potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica e corredata da idonea documentazione, a decorrere dal 22 agosto 2019, per i 180 gg previsti dalla normativa. Hanno diritto all’indennizzo specifiche categorie di “risparmiatori”, i loro “successori” e “familiari” (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto interessati o da loro rappresentanti.
- I “risparmiatori” in possesso dei titoli indennizzabili
- I “successori” per causa di morte dei “risparmiatori”
- I “familiari” che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.
Si legge sul portale dedicatoportale dedicato che le domande potranno essere compilate ed inoltrate esclusivamente in via telematica, e saranno istruite secondo l’ordine di presentazione. In particolare per inviare la domanda di indennizzo occorre essere in possesso dei seguenti documenti:
- copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
- copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il “Dossier Titoli”); documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
- copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
- copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
- codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto. E’ necessario allegare alla domanda di indennizzo la certificazione da parte dell’Istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo.
- copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale.
Per scoprire gli altri documenti e conoscere altre info si rinvia al sito dedicato.