Economia

Scadenze fiscali di agosto, le date da segnarsi

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Durante il mese di agosto, le principali scadenze fiscali si concentrano nell’arco temporale dal 21 agosto al 31 agosto. Questa tempistica tiene conto della pausa estiva, durante la quale i contribuenti possono rilassarsi in spiaggia senza preoccuparsi degli adempimenti fiscali, come gli F24. Alcuni adempimenti rimangono esclusi dalla sospensione estiva, ad esempio i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento (art. 25 del D.P.R. n. 602/1973) e i termini per pagare le rate successive alla prima degli avvisi bonari, e altri simili. Vediamo insieme le principali scadenze fiscali previste per il mese di agosto.

Scadenze, da ricordarsi i versamenti INPS

A partire dal 21 agosto, gli artigiani e i commercianti hanno l’obbligo di effettuare il pagamento della seconda rata dei contributi fissi relativi all’anno contributivo 2023. Per semplificare il processo di pagamento, è possibile accedere al cassetto previdenziale dedicato agli artigiani e commercianti e scaricare l’F24 già precompilato. Successivamente, è possibile eseguire l’upload del modulo direttamente sul sito della banca presso la quale il contribuente possiede il conto corrente. Il pagamento può essere effettuato attraverso il servizio di home banking della banca. Tuttavia, è importante notare che il pagamento non può essere effettuato tramite compensazioni.

Adempimenti Iva di agosto

Entro il 21 agosto, i contribuenti mensili hanno l’obbligo di liquidare e versare l’Iva relativa al mese di luglio utilizzando il modello F24 con il codice tributo 6007. Il pagamento deve essere effettuato se l’importo supera i 25,82 euro, altrimenti può essere rinviato al mese successivo.

Nello stesso giorno, i contribuenti trimestrali devono liquidare e versare l’Iva dovuta per il secondo trimestre del 2023. Su quest’importo, viene applicata una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi.

Al 21 agosto scade anche la sesta rata del saldo Iva relativo al 2022. È importante notare che chi ha scelto di pagare il saldo a rate, rispettando le stesse scadenze previste per il saldo e l’acconto delle imposte, dovrà versare la seconda rata del saldo Iva (terza rata per chi non ha usufruito della proroga ISA) relativo al 2022, risultante dalla dichiarazione IVA annuale. Questo importo sarà maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese trascorso dal 16 marzo 2023 al 30 giugno 2023. Inoltre, l’intero importo da rateizzare sarà maggiorato ulteriormente dello 0,40% come interesse corrispettivo massimo, se la prima rata è stata versata entro il 31 luglio, con l’applicazione degli interessi.

Regime speciale IVA IOSS

Entro il 31 agosto, i soggetti che hanno aderito al regime speciale IVA IOSS (Import One Stop Shop) devono trasmettere la dichiarazione relativa al mese precedente. l regime opzionale IVA IOSS è previsto per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150,00 euro. Nella dichiarazione, devono essere infatti indicate le vendite a distanza di beni di modesto valore importati da Paesi terzi e destinati agli acquirenti situati in uno Stato membro dell’Unione Europea. La dichiarazione deve essere accompagnata dal contestuale versamento dell’Iva.

È importante notare che l’obbligo di comunicazione sussiste anche nel caso in cui non siano state effettuate operazioni nel mese di riferimento. In altre parole, anche se non sono state effettuate vendite a distanza di beni di modesto valore importati da Paesi terzi durante il mese, è comunque necessario presentare la dichiarazione relativa a tale periodo senza alcuna transazione da dichiarare.

Versamenti a rate delle imposte sui redditi

Al 21 agosto, i soggetti ISA (Importatori o Soggetti Abilitati) devono pagare la seconda rata del piano di rateazione, indipendentemente dal fatto che la prima rata sia stata pagata al 20 luglio o al 31 luglio (con maggiorazione dello 0,40 in ragione dei giorni). Al 31 agosto, i non titolari di partita IVA, che sono comunque collegati ai soggetti ISA interessati dalla proroga (ad esempio, soci di società di persone), devono versare la terza rata del piano di rateazione. Sempre al 31 agosto, i non titolari di partita IVA, ad esempio coloro che presentano il modello 730 senza sostituto d’imposta, devono pagare la terza rata.

In caso di mancato o incompleto versamento delle rate entro le scadenze sopra indicate, i contribuenti hanno la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso. Ad esempio, chi non ha effettuato alcun versamento o ha versato solo in parte entro il 21 agosto, pagherà una sanzione pari all’1,67% sulle somme non versate. Il ravvedimento operoso consente di regolarizzare la situazione e di evitare sanzioni maggiori.

Versamento delle ritenute Irpef

Entro il 21 agosto, i datori di lavoro hanno l’obbligo di versare le ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente. I versamenti devono essere effettuati tramite modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

  • Codice tributo 1001: Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.
  • Codice tributo 1002: Ritenute su emolumenti arretrati.
  • Codice tributo 1012: Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

Nella stessa scadenza del 21 agosto, devono essere versate anche le ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio, utilizzando il codice tributo 1040.

Inoltre, entro la medesima data, le ditte mandanti devono effettuare il versamento dei contributi Enasarco relativi alle provvigioni del secondo trimestre del 2023.