E’ il decreto 119/2018, legato alla legge di Bilancio 2019 a introdurre una grande novità che riguarderà i commercianti con l’arrivo dello scontrino digitale. Vediamo da vicino cosa cambia per commercianti e contribuenti.
A partire dal 1° luglio 2019 i commercianti con volume d’affari superiore a 400 mila euro saranno obbligati a cambiare i registratori di cassa e passare alla trasmissione dei corrispettivi in modalità telematica sancendo di fatto il passaggio dagli scontrini fiscali in formato cartaceo a quello digitale. Questo obbligo si estenderà poi a tutti i titolari di partita IVA dal 1° gennaio 2020.
Cosa cambia per i commercianti
Lo scontrino elettronico sarà quindi obbligatorio per tutte le categorie che esercitano il commercio al minuto (come previsto all’articolo 22 del Dpr 633/1972) e che non sono tenute all’emissione della fattura elettronica, se non richiesta esplicitamente dal cliente. Nella sostanza tali categorie di commercianti dovranno dotarsi di un registratore di cassa adeguato. I negozianti dovranno sostituire i registratori di cassa analogici con quelli digitali, o adattare i vecchi strumenti con un apposito software che si collega direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Per supportare tale passaggio la legge prevede alcuni incentivi come un credito d’imposta del 50% dell’importo totale per l’acquisto dei nuovi strumenti oppure 50 euro per chi invece deciderà di aggiornare quelli che ha già in dotazione. Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione dalla prima liquidazione dell’IVA, immediatamente successiva al mese dell’acquisto o dell’adattamento del registratore. Chi non si adegua a tale obbligo rischia pesanti sanzioni pari al 100% dell’imposta relativa e in caso di reiterazione per un quinquennio si potrà rischiare anche la sospensione dell’attività.
Le categorie esenti
Le categorie esentate da tale obbligo sono quelle che già erano state escluse con il Dpr 696/1997 dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino o ricevuta fiscale. Nel dettagli si tratta di:
– tabaccai (e chi vende beni esclusivi dei Monopoli)
– venditori di carburanti
– giornalai
– notai (in caso di prestazioni che prevedono onorari e diritti)
– venditori di prodotti agricoli
– sarte e calzolai (privi di collaboratori)
– coloro che somministrano alimenti in mense aziendali e scolastiche
– venditori di bevande e panini negli stadi e nei teatri
– agenzie di viaggio (quando prenotano servizi per conto del cliente)
– farmacie comunali
– stabilimenti balneari (limitatamente ai servizi relativi alla balneazione).
Cosa cambia per i clienti
Con l’avvento dello scontrino digitale, al cliente sarà rilasciato un documento commerciale valido anche a fini fiscali, quando integrato con codice fiscale o partita Iva dell’acquirente. Il documento cartaceo che si riceverà a seguito dell’acquisto servirà esclusivamente per eventuali sostituzioni o garanzie.