ROMA (WSI) – Doveva essere la svoltabuona del contratto unico a tempo indeterminato e a tutele progressive ed è stata invece una sostanziale liberalizzazione del contratto a termine. Modernizzare e semplificare il mercato del lavoro è una operazione non facile ma, come ricordava Marco Biagi, i progetti non mancano.
Da oggi ne abbiamo uno di più frutto della collaborazione bipartisan tra
Pietro Ichino e Michele Tiraboschi, da tempo su posizioni lontane e che
pure, con l’aiuto di 200 tra esperti tra uomini e donne di azienda e del
sindacato, legali e ricercatori hanno scritto il CODICE SEMPLIFICATO DEL
LAVORO che rappresenta uno dei punti qualificanti del #obActs di Matteo
Renzi.
Con il progetto si riducono a una sessantina di articoli e pochi Testi
Unici (sicurezza, apprendistato, ammortizzatori) le oltre 1.000 leggi del
lavoro oggi vigenti.
Il progetto condivide la impostazione del ddl. n. 1006/2013, presentato in
Senato da Pietro Ichino, che vuole ridurre la disciplina del diritto del
lavoro a sessanta articoli posti nel Codice civile, abrogando una vasta e
complessa normativa, ma presenta diverse innovazioni dovute alla fusione
di tale impianto normativo con i principi che avevano ispirato lo Statuto
dei lavori predisposto da Marco Biagi e Michele Tiraboschi.
In particolare si segnalano i seguenti aspetti:
Campo di applicazione
Non solo al lavoro dipendente ma anche al lavoro
autonomo economicamente dipendente, inteso come quello che dà luogo a un
compenso annuo lordo non superiore ai 24.000 euro.
Impresa come formazione sociale Riconoscimento di un ruolo sociale
dell’impresa che deve tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità e lo
sviluppo professionale della persona umana.
Compenso orario minimo
Introduzione di un compenso orario minimo applicabile a tutti i rapporti aventi per oggetto una attività lavorativa. Possibilità per il Governo di scegliere se determinarlo tramite decreto del Presidente della Repubblica o demandarlo alla contrattazione collettiva.
Mansioni Possibilità di spostamento a mansioni inferiori in presenza di
comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive e senza alcuna
diminuzione della retribuzione inizialmente pattuita.
Possibilità di trattamenti retributivi inferiori rispetto a quelli
concordati o corrispondenti alle mansioni superiori successivamente
acquisite se la volontà è certificata da una Commissione di
certificazione.
Orario di lavoro
Possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire una durata normale della prestazione di lavoro dipendente inferiore a 40 ore settimanali.
Dimissioni Possibilità di vincolarne l’efficacia alla presenza di un
talloncino, recante sottoscrizione della persona dimissionaria, relativo
alla spedizione di plico raccomandato alla Direzione per l’Impiego
contenente la comunicazione delle dimissioni stesse.
Sospensione della prestazione nell’interesse del datore di lavoro o
committente In caso di recesso motivato da mancanza grave del lavoratore
viziato da difetto procedurale o da difetto di giustificazione,
possibilità per il datore di lavoro di scegliere tra la ricostituzione del
rapporto di lavoro ed il versamento al lavoratore di una indennità
sostitutiva.
Licenziamento per motivo economico, tecnico od organizzativo
In caso di recesso per motivo economico dichiarato illegittimo dal giudice, al
lavoratore è dovuta, oltre alla indennità di preavviso, una indennità di
recesso onnicomprensiva.
Somministrazione Inserimento di uno schema di decreto legislativo per un
Testo Unico della somministrazione di lavoro, il quale si propone di
razionalizzare la materia nell’ottica della semplificazione.
Responsabilità solidale nelle esternalizzazioni
Responsabilità solidale del committente nei confronti dell’esecutore che operi in condizione di dipendenza economica. Vi è poi l’estensione della responsabilità solidale anche ai contratti di esternalizzazione atipici diversi dall’appalto, ma che ne condividono la causa e la struttura della prestazione.
Certificazione Semplificazione della procedura di certificazione dei
contratti che, tra l’altro, consente alle parti individuali di prevedere
deroghe rispetto a determinati ambiti.
Apprendistato Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale ed al Testo
Unico sull’Apprendistato del 2011.
Tirocini
Il tirocinio curriculare diviene la forma normale di tirocinio ed
il tirocinio extracurricolare è ammesso solo per i periodi di pratica
professionale e per l’accesso alle libere professioni, nonché salvo
programmi specifici di contrasto alla disoccupazione e alla inattività.
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