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Sfdr, l’impatto della nuova normativa sulla distribuzione dei fondi ESG

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Sfdr, l’impatto della nuova normativa sulla distribuzione dei fondi ESG

di Gianluca D’Alessio (FIA Asset Management)

Nel corso degli ultimi anni, si è assistito ad un forte aumento del numero di strategie e fondi che dichiarano di applicare un’analisi ESG all’interno del proprio processo di investimento.
Tuttavia, l’assenza di una tassonomia univoca e con standard di applicazione uniformi ha portato, specialmente negli ultimi due anni, a numerosi rebranding di strategie esistenti, effettuati al fine di far rientrare il fondo all’interno degli screening ESG, con il rischio per i fund selector di selezionare per i propri clienti delle strategie non propriamente sostenibili e di incorrere in episodi di greenwashing.

L’entrata in vigore nel corso del mese di marzo della normativa SFDR (“Sustainable Finance Disclosure Regulation”) ha identificato delle chiare linee guida da applicare per gli asset managers, sia in termini di tassonomia e di classificazione, sia in termini di trasparenza e disclosure, in modo tale da consentire ai consulenti finanziari di selezionare in maniera chiara e consapevole le strategie di investimento che meglio si addicano ai propri clienti.

Sfdr, cosa cambia per i fondi comuni

La prima evidenza dell’impatto della normativa Sfdr è consistita nella “corsa” da parte delle case di fondi ad aggiornare i prospetti dei fondi comuni e la relativa documentazione per esplicitare in quale categoria si identificano i singoli fondi, ovvero in “Articolo 6” per i fondi “mainstream” senza una esplicita finalità/caratterizzazione di sostenibilità, in “Articolo 8” per i prodotti che promuovono attivamente caratteristiche ambientali e sociali, ed in “Articolo 9” per i fondi con un esplicito obiettivo di investimento sostenibile.

Inoltre, i fund managers hanno dovuto includere un riferimento esplicito ai “sustainability risks” del fondo, e saranno tenuti a pubblicare informazioni su come includono i criteri di sostenibilità all’interno del loro processo decisionale.
Questo aspetto potrà essere di particolare rilevanza per adattare nella maniera più precisa possibile i questionari di profilazione della clientela, al fine di identificare la corrispondenza delle preferenze ESG dei clienti con i fondi che dichiarano di adottare delle strategie concrete volte a promuovere determinati concetti di sostenibilità.

Numerosi fondi comuni che in precedenza dichiaravano di seguire criteri ESG si stanno classificando in realtà come articolo 6, ed altri sono stati tenuti a ricorrere alla modifica del nome stesso del fondo, per rimuovere tutti i riferimenti alla “sostenibilità” dal nome del fondo.
Il numero di fondi che si dichiarano articolo 9 è invece ancora relativamente modesto.
Si sta ravvisando inoltre come sia cambiato l’approccio da parte delle reti di distribuzione e la loro collaborazione con le case di gestione, in quanto si sta assistendo ad una forte promozione delle strategie allineate agli articoli 9 ed 8, mentre le strategie articolo 6 sembrano essere finora fortemente disincentivate alla distribuzione ed alla commercializzazione.