Spesso, quando si diffonde la notizia dell’iscrizione nel Registro dei reati [1] nella veste di “indagato” (Mod.21), di un politico ovvero di un personaggio pubblico, leggo spesso reazioni da parte dell’interessato: non mi risulta perché non ho ricevuto nessun “Avviso di garanzia”.
È cosi anche per Chiara APPENDINO, primo cittadino della città di Torino, dopo gli oltre 1500 feriti di Piazza San Carlo registrati al termine della partita di calcio della Champions League.
Dal Comune smentiscono: “Non abbiamo ricevuto alcun avviso di garanzia né convocazioni in procura”.
Quando parte una indagine, l’indagato com’è giusto che sia, è l’ultimo a saperlo e diventa come il marito in una storia di corna: è l’ultimo a saperlo.
Il principio, almeno durante la intera fase delle indagini preliminari – della cui proroga viene comunque informato l’indagato – è sacrosanto.
Pensiamo alle indagini su un “trafficante di droga ovvero coinvolto in’associazione a delinquere per altri gravissimi reati”, se venisse a conoscenza da subito di essere “indagato” come minimo non parlerebbe più di certi fatti a telefono (nel timore di essere intercettato) o, nel timore di essere “pedinato”, non incontrerebbe più determinate persone.
A proposito dell’Informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del vigente Codice di procedura penale si dice <<che solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia>>.
Quali sono gli atti ai quali il “difensore ha diritto di assistere”? Un accertamento tecnico non ripetibile, interrogatorio, una perquisizione o un sequestro.
Quando facevo parte della Guardia di finanza e collaboravo con l’Autorità giudiziaria, per quanto possibile, durante la fase delle indagini preliminari (sei mesi), cercavo di rinviare alla fine tali operazioni di polizia giudiziaria proprio al fine e nell’intento di tenere riservata l’attività investigativa in itinere.
Ciò detto, non si comprende lo stupore o la risposta di alcuni quando dicono: “Non sono indagato perché non ho ricevuto alcuna Informazione di garanzia”.
In questi casi, per consolarci, pensiamo alla tresca amorosa dove il marito, poverino e come sempre, non deve assolutamente saperlo: la vicenda sarà più chiara, forse!
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[1] I registri delle notizie di reato presso le procure della Repubblica sono quattro:
- registro delle notizie di reato a carico di persone ignote (modello 44);
- registro delle notizie di reato a carico di persone note (modello 21);
- registro delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (modello 21 bis);
- registro delle notizie anonime di reato (modello 46);
- registro degli atti che non costituiscono una notizia reato (modello 45).