Novità in arrivo dal 1° settembre per lo smart working. Da questa data difatti entrano in vigore le nuove norme contenute nel decreto Semplificazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 19 agosto dopo che il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, ha emanato il decreto di attuazione della norma.
Smart working: cosa cambia da settembre
Dal primo settembre il datore di lavoro è tenuto a una semplice “comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali”. Le informazioni saranno messe a disposizione dell’Inail. Le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale, fermo restando l’obbligo di stipula, in modo da rendere più agevole l’accordo stesso. In caso di mancata comunicazione di questi dati, sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
In sostanza scadono le regole che erano state elaborate per fare fronte all’emergenza Covid e ci si assesta una gestione “ordinaria” del lavoro agile.
Nel periodo dello scoppio della pandemia si era reso possibile fruire dello smart working anche in assenza di accordi individuali senza più quindi il vincolo della sottoscrizione di un accordo scritto, tra datore di lavoro e lavoratore, che ne regolamentasse la disciplina. Inoltre è stata introdotta la semplificazione della comunicazione dal portale del ministero del lavoro. Le due deroghe, in vigore per tutto il periodo di emergenza Covid, lo sono ancora fino al prossimo 31 agosto. L’art. 41-bis della legge 122/2022 modifica l’art. 23 della legge 81/2017 stabilendo che a partire dal 1° settembre non ci sarà più obbligo di comunicare l’accordo individuale nei casi di lavoro agile.
“L’esigenza di semplificazione degli obblighi di comunicazione nasce dalla necessità di rendere strutturale una procedura già ampiamente sperimentata nel periodo emergenziale in considerazione di un sempre maggiore utilizzo di questa modalità di svolgimento del lavoro. In questo modo si snelliscono le procedure per i datori di lavoro e non si aggravano gli uffici ministeriali di adempimenti amministrativi ritenuti non necessari”.
Quindi ricapitolando:
- fino al 31 agosto 2022, le comunicazioni di smart working nel settore privato, possono essere eseguite mediante la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), utilizzando esclusivamente la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- dal prossimo 1° settembre, salvo nuove proroghe, tornerà operativo il regime “normale” sullo smart-working, resterà in vigore la comunicazione semplificata. Pertanto, il datore di lavoro intenzionato a utilizzare il lavoro agile, non potrà più farlo unilateralmente, ma dovrà necessariamente accordarsi con ciascun lavoratore, siglando apposito accordo ai sensi della legge 81/2017. Si potrà continuare a comunicare in via telematica al ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile. La comunicazione andrà fatta secondo modalità che verranno individuate con apposito decreto ministeriale (non c’è termine per l’adozione) e, soprattutto, senza più la necessità di allegare l’accordo sottoscritto con il lavoratore.
Smart working: cos’è
Come ricorda il Ministero del lavoro, il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali,