Il coronavirus, si sa, ha definitivamente sdoganato il lavoro da remoto nel settore privato. Ma se fino ad oggi l’adozione dello smartworking è stato “semplificato” per via dell’emergenza pandemica, con la possibilità dell’azienda di imporlo al lavoratore, ora arrivano le regole per il post-pandemia.
A metterle nero su bianco è il protocollo firmato ieri dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con le parti sociali (26 organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro), che definisce le linee guida per l’utilizzo dello smart working ricordando che la contrattazione collettiva è la “fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile”.
Che cosa prevede l’accordo
L’adesione al lavoro agile, a differenza di quanto accaduto nel periodo dell’emergenza sanitaria ” avviene su base volontaria ed e’ subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale” e il lavoratore che si rifiuta non può essere licenziato per questo ne’ subire sanzioni disciplinari.
Nell’accordo vanno indicati:
- la durata (può essere a termine o a tempo indeterminato);
- l’alternanza tra i periodi di lavoro in ufficio e fuori dai locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna;
- le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le modalità di controllo della prestazione;
- l’attività formativa e e le forme di esercizio dei diritti sindacali.
Orari e trattamento economico, come funziona
Il protocollo chiarisce che il lavoro agile “si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati” e che nelle giornate in modalità agile non si possono fare straordinari . La prestazione può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa.
Il lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico (ma andrà chiarito attraverso la contrattazione cosa succede nel caso non ci siano buoni pasto ma la mensa) e normativi di quelli che lavorano nei locali aziendali ma non avrà vincoli di orario. Previsti invece permessi orari come ad esempio quelli prevosti dalla legge 104.
“La giornata lavorativa svolta in modalità agile – si legge – si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati”, ma dovrà essere individuata una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non erogherà la prestazione. Anche sugli strumenti di lavoro deciderà l’accordo individuale anche se “di norma” saranno forniti dal datore di lavoro. Il protocollo sottolinea la “necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico” alle aziende che regolamentino il lavoro agile .
Ferie e dispositivi di connessione
Durante le ferie il lavoratore smart può disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non e’ comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attivita’ lavorativa.
Il lavoratore è libero di scegliere il luogo dove effettuare la prestazione in modalità agile ma ci devono essere le condizioni di “sicurezza e riservatezza”. Il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica necessaria ma è possibile concordare che siano usati strumenti di proprietà del lavoratore. In questo caso si possono concordare “forme di indennizzo”.