Società

Smartworking semplificato fino al 30 giugno, poi cosa cambia

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La fine dello stato di emergenza, decretato dal Governo a partire dal prossimo 31 marzo, non modifica le attuali regole per lo smartworking, che resteranno intatte fino al prossimo 30 giugno 2022 dal nuovo decreto Covid. Tradotto, le aziende del settore provato potranno ricorrere allo lavoro da remoto nel settore privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato.

Resta invece da capire cosa succederà dopo il 3o giugno. Quello che si sa al momento è che la Commissione Lavoro alla Camera ha trovato un accordo su un disegno di legge sullo smartworking, che andrebbe a sostituire la normativa vigente (legge 81 del 2017). Perché questa intesa si traduca in legge è necessario che venga approvata dal Parlamento entro la fine della legislatura.

Approvato accordo per disegno di legge sullo smartworking

Vediamo alcuni punti principali, secondo quanto anticipato dal Corriere:

  • Partiamo dalla definizione. Il nuovo testo definisce smart working solo quello in cui si lavora fuori dall’ufficio per almeno il 30% del tempo. Quando la percentuale è inferiore quindi non servirebbero gli accordi individuali;
  • Il ruolo dell’accordo individuale. Oggi infatti la legge 81 del 2017 stabilisce che può bastare un accordo individuale tra lavoratore e azienda per lavorare in smart working. Il testo approvato in commissione Lavoro conferma l’obbligo dell’accordo individuale ma aggiunge che alcuni aspetti devono essere definite dalla contrattazione nazionale di categoria. Questo vale per esempio per le agevolazioni sul lavoro da remoto per alcune categorie (genitori, caregiver, fragili) oltre che il diritto alla disconnessione;
  • Il disegno di legge stabilisce inoltre “l’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione a all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze”