Con l’articolo di qualche giorno addietro ho commentato l’apparente novità procedurale per l’attivazione della Segnalazione di operazione sospetta, secondo i canoni dell’articolo 35 del D.lgs n.90/2017 laddove si dice che, i “soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare …..”.
In pratica, con il procedere immediatamente di nuova formulazione, è stata sostituita la vecchia formula del Procedere senza ritardo alla SOS quando si viene a conoscenza di elementi di sospetto o si hanno motivi ragionevoli per sospettare – ex art.41 del D.lgs 231/07 (vecchia formula).
In ambo i casi, bisogna aver maturato motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Poiché il “riciclatore di denaro sporco” non circola con una fascia sul braccio o una scritta in fronte, si comprenderà bene che, ordinariamente, la consapevolezza del rischio di riciclaggio nella operatività della clientela viene desunta e percepita al termine di un percorso, ovvero di una serie di operazioni che, valutate congiuntamente, fanno ritenere sospetto il contesto complessivo e quindi l’esigenza di inoltrare la Segnalazione di operazione sospetta da parte del soggetto obbligato nel quadro della “collaborazione attiva”.
In buona sostanza, a far data dal 4 luglio u.s., con la nuova disciplina, se ci sono dei sospetti immediati, bisogna procedere immediatamente e senza indugio all’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.
Pertanto, come soggetti obbligati, allo stato dobbiamo chiederci:
“è immaginabile pensare ad un casistica potenziale di operazioni richieste dalla clientela che ci danno subito, all’istante, sia pure attraverso una valutazione ragionevole, il metro di un rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo?”
Quali sono questi casi?
Casistica di rischio ad alert immediato
Pensiamo all’imprenditore ovvero al titolare di un’attività economica che, dopo aver sostenuto un costo strumentale nell’ambito dell’impresa (disposizione di bonifico, richiesta assegno circolare a beneficio di un fornitore etc.), “utilizza” lo stesso importo – decurtato del 10/15% – per acquistare CD o altri strumenti finanziari per cassa.
Molto probabilmente, trattandosi di “falsa fatturazione”, gli sono stati restituiti brevi manu, in contanti i soldi che lui stesso aveva ufficialmente versato al fornitore;
Pensiamo all’amministratore di una importante società di capitali che decide il trasferimento di 500 mila euro dal conto aziendale (di cui è amministratore) al conto personale, adducendo la consueta motivazione della “restituzione anticipazione socio”. Al netto di una Delibera del C.di A. che consiglio sempre di acquisire e da inserire nella “busta di cassa” a futura memoria, può anche capitare che lo stesso amministratore, a seguire, dopo aver “appoggiato” la provvista sul conto personale decida di prelevare con Mod. 52 – per cassa – esattamente l’importo oggetto del trasferimento ovvero 500 mila euro.
Trattasi di una operazione ad elevatissimo rischio di “riciclaggio”, stando a dimostrare, ragionevolmente che, la somma in questione verrà “restituita” al vero finanziatore dell’azienda, socio occulto che non vuole lasciare nessuna traccia.
In altri termini, la società è stata originariamente finanziata da soldi di dubbia provenienza!
Disporre un bonifico per cassa – allo sportello – anche di importo considerevole – immaginiamo superiore a centomila euro – ad opera di un imprenditore senza alcuna plausibile giustificazione che ne dimostri la strumentalità – pensiamo ad una fattura passiva;
Pensiamo al coniuge o figlio convivente di cliente “indagato” ovvero sottoposto ad indagini penali che, anche indirettamente decide di prosciugare i rapporti di conto attraverso ingenti prelievi di contante o titoli di credito “liberi dalla formula di non trasferibilità”, con il chiaro intento di eludere eventuali misure patrimoniali da parte dell’Autorità giudiziaria.
Trattasi, questa, di una fattispecie già delineata dal punto 4.2 del Decalogo della Banca d’Italia – Edizione gennaio 2001 – “Istruzioni operative per l’individuazione di operazioni sospette”;
- Socio di capitali e/o Titolare effettivo
All’atto dell’avvio della relazione, il cliente, qualificatosi amministratore di un’attività economica, pur dimostrando una certa padronanza della materia, mostra riluttanza ed indisponibilità ad indicare i soci di “capitale” ovvero a fornire elementi di conoscenza sugli stessi.
Laddove il medesimo, con l’accensione del conto, dovesse chiedere l’esecuzione di una operazione di particolare rilievo valuterei immediatamente l’inoltro di una SOS;
- Contante reale ingente – operazione straordinaria (Change over, Scudo fiscale, Voluntary etc.)
Pensiamo al cliente che adducendo un “rientro di capitali dall’estero” per l’adesione ad uno Scudo fiscale o provvedimenti analoghi, si presenta allo sportello con un milione di euro in denaro contante, motivandone il trasporto materiale senza esibire alcuna “dichiarazione doganale di passaggio della frontiera”;
Cliente che adducendo una particolare preoccupazione per effetto di indagini penali diffuse a mezzo stampa, chiede il “disinvestimento” di un capiente “Dossier titoli”, economicamente fortemente svantaggioso, pur di occultare la provvista temendo un intervento dell’Autorità giudiziaria (sequestro, confisca etc.);
- Accensione di rapporto in funzione di una sola operazione (Truffa alla compagnia di assicurazione, Credito fiscale inesistente etc.)
Cliente che chiede ovvero anticipa l’intenzione di voler chiudere un rapporto di conto alla ricezione di un particolare bonifico, in ordine al quale manifesta l’intenzione di un prelievo per cassa dell’intera disponibilità;
- Phishing – Conto corrente casalinga disoccupata
Disposizioni di bonifico per provviste appena maturate sul conto, verso paesi dell’Est europeo prive di adeguata motivazione;
- Fatturazioni infragruppo – Prelievo di contante
Ingenti prelievi di denaro contante, soprattutto se effettuate nell’ultimo trimestre dell’esercizio finanziario, finalizzate a spostare fraudolentemente “imponibili” da una società ad un’altra della stessa Holding, al solo scopo di abbattere il carico fiscale tributario per le aziende con il bilancio in attivo secondo il principio dei “vasi comunicanti”;
- False auto fatturazioni – Settore pesca e agricoltura
Soprattutto verso la fine dell’anno, documentare dei costi, spesso ingenti, al solo fine di abbattere l’imponibile attraverso l’auto fatturazione per l’acquisto di beni o servizi di consulenza;
- Costi estranei all’oggetto sociale
L’amministratore di una determinata attività economica, al solo fine di “distrarre” il capitale della società, in modo inusuale e senza fornire plausibili spiegazioni, emette o richiede assegni a beneficio di soggetti estranei all’elenco fornitori o all’oggetto sociale dell’attività economica svolta.
Senza alcuna pretesa di esaustività, ho ricordato una breve casistica maturata sulla base della mia esperienza diretta – prima come Ufficiale della Guardia di finanza e poi come Responsabile aziendale antiriciclaggio di un Gruppo bancario.
Per eventuali manifestazioni d’interesse, resto a disposizione per fornire ulteriori elementi di riscontro e chiarimento.