MILANO (WSI) – Consob ha pubblicato la bozza del regolamento sull’equity crowdfunding in Italia, dando seguito ai commenti recepiti durante l’open hearing, tenutosi alcune settimane fa a Roma.
“Lo scopo del regolamento è di dare attuazione alla legge ex-Decreto Sviluppo, avviando una prima fase, in Italia, di “sperimentazione” della raccolta di capitali tramite portali online.
Una volta che il regolamento sarà completato e recepito, le ‘startup innovative’ – secondo una definizione introdotta dalle legge stessa – e le startup a vocazione sociale, potranno finanziarsi via Internet con mini-IPO, per raccogliere fino a 5 milioni di Euro, su portali autorizzati da Consob stessa“.
Il regolamento definisce requisiti, modalità operative e caratteristiche che dovranno avere i portali e i loro gestori nonchè il modo di operare e le regole di ingaggio con gli investitori. Vengono anche definite le regole a cui dovranno sottostare le società ‘emittenti’,l’informativa da predisporre e la modalità di sottoscrizione dell’offerta.
La norma ha previsto che i portali potranno essere gestiti direttamente da Banche, e altri investitori autorizzati oltre che da altri operatori per i quali verrà istituito un apposito registro, tenuto e vigilato da Consob.
Nello scrivere la regolamentazione, Consob ha dovuto bilanciare la necessità di consentire lo sviluppo di mercato (ad esempio in termini di oneri e costi dei gestori) con la tutela degli investitori.
Ovviamente si tratta di un tema molto delicato. In particolare, l’investimento in capitale di rischio di una startup è un’attività ad elevato rischio e in questo caso si tratterà di offerte effettuate nei confronti di una platea di investitori non professionali.
E’ necessario ricordare che la legge – per ridurre il rischio di mercato – ha richiesto che la startup innovativa dovrà essere accompagnata da un investitore professionale. Nel regolamento è specificato che almeno il 5% della quota degli strumenti finanziari offerti dovrà essere stata sottoscritta da investitori professionali, fondazioni bancarie, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo o incubatori certificati.
E’ stato inserito l’obbligo statutario per le startup di prevedere un diritto di co-vendita (tag-along) a favore delle quote sottoscritte in crowdfunding qualora i soci di controllo (tipicamente i fondatori) cedano per proprie quote successivamente all’offerta.
Inoltre, è previsto che i portali dovranno trasmettere gli ordini a Banche o Società finanziarie abilitate alla raccolta, trasmissione ed esecuzione degli acquisti.
Questi meccanismi in qualche modo bilanciano parzialmente il rischio, in quanto oltre all’onorabilità (e reputazione) del portale, peserà quella dell’investitore nella startup e il fatto che gli ordini verranno di fatto gestiti da chi già opera sui mercati borsistici tradizionali.
Per operare su una piattaforma di crowdfunding la società di gestione dovrà soddisfare requisiti specifici di onorabilità e professionalità e all’articolo 14 vengono definiti gli obblighi di correttezza in capo al gestore del portale, che dovrà operare con diligenza, correttezza e trasparenza evitando gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero incidere negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti.
Il regolatore ha scelto di costruire la tutela dell’investitore su tre livelli di informativa obbligatoria: informazioni sul portale, sull’investimento in startup innovative (con relativo rischio) e sulle specifiche offerte, per le quali è stato predisposto ed allegato un modello standard.
Tutta le documentazione sarà totalmente dematerializzata, così come le procedure di autorizzazione e trasmissione dei flussi informativi.
Il gestore dovrà predisporre le opportune piattaforme tecnologiche e mantenerle accessibili, avrà la responsabilità di fornire informazioni chiare, corrette e non fuorvianti in merito all’offerta, astenendosi dall’influenzare l’andamento delle adesioni alle singole offerte. Le informazioni per gli investitori dovranno essere predisposte secondo modalità standard, allegate al regolamento. Il gestore dovrà garantire che esse siano aggiornate e restino accessibili per almeno un anno dal completamento della stessa, oltre che in memoria per almeno 5 anni.
Qualora tra il momento di adesione a un’offerta e quello in cui questa si chiude, intervengano fatti nuovi o siano rilevati errori materiali, il portale dovrà prontamento informare l’investitore che avrà sette giorni per eventualmente revocare il proprio ordine.
Potranno essere utilizzati contenuti multimediali per informare i risparmiatori che dovranno dichiarare di aver compreso le informazioni prima di poter accedere ad una sottoscrizione. Inoltre la Consob realizzerà sul proprio sito un’area di ‘investor education’.
E’ stato il Presidente USA Barak Obama a lanciare il crowdfunding all’attenzione globale con il JOBS Act, avendo anche preso atto di quello che stava succedendo su Internet da qualche anno, soprattutto in America.
“Oggi, puoi andare solo da un gruppo limitato di investitori – incluse banche e persone facoltose, per ottenere risorse finanziarie.” Ha dichiarato Obama. “Leggi vecchie di otto decadi, rendono impossibile investire a tutti gli altri. Ma molto è cambiato in 80 anni, ed è tempo che lo facciano anche le nostre leggi.”
Bisogna dare credito al Ministro Passera e la sua Task Force per aver introdotto in Italia tra i primi al mondo – ancorchè in forma sperimentale – uno strumento che è destinato nei prossimi anni a far nascere decine di migliaia di nuove imprese nel mondo, generando centinaia di migliaia di posti di lavoro.
Con Internet si va verso la democratizzazione della finanza, consentendo agli imprenditori di finanziarsi online e se Consob riuscirà a mantenere questa qualità di lavoro a questa velocità di esecuzione, entro l’Estate potremmo cominciare a vedere i primi esempi di equity crowdfunding in Italia.
La legge è certo perfettibile, ma intanto c’è, è in fase di attuazione e tra qualche mese non ci saranno più scuse per chi crede di avere le idee e le capacità di fare una startup veramente innovativa e di successo in Italia.
La gran parte delle offerte di crowdfunding si risolvono dentro la rete sociale degli imprenditori. Più che mai conterà il team tanto quanto la concretezza del progetto proposto. Perché saranno i fondatori delle startup a dover convincere le proprie reti sui siti dei portali.
Se tutto ciò funziona, il 2013 sarà da ricordare come l’anno delle startup e di un’idea nuova: concentrarci sullo sviluppo e cominciare credere in un futuro diverso fatto anche di imprese innovative, leader e Italiane.
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