L’Agenzia Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet le istruzioni e i moduli aggiornati con le novità previste dal decreto Milleproroghe sull’annullamento delle cartelle esattoriali fino a mille euro.
Dal 6 marzo 2023 è disponibile online il modulo che gli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (per esempio i Comuni), devono utilizzare per comunicare, entro la fine del mese, il 31 marzo 2023, la decisione di aderire allo stralcio “integrale” delle cartelle esattoriali fino a mille euro riferiti al periodo 2000-2015.
Stralcio cartelle esattoriali: la novità nella legge di bilancio 2023
La legge di bilancio ha previsto l’annullamento automatico, anche detto “stralcio” dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ossia i Comuni. In particolare si prevede per i carichi di tali enti un annullamento automatico di tipo “parziale”, cioè riferito esclusivamente a:
- somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
- sanzioni;
- interessi di mora.
Le somme a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive e notifica restano interamente dovute. Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle per violazioni tributarie e degli obblighi contributivi e previdenziali) l’annullamento parziale riguarda gli interessi, comunque denominati, mentre la sanzione, le spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella saranno interamente dovute.
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (non le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”). Si precisa che la misura relativa allo “stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della Riscossione:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione
Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della Riscossione.
Le misure del decreto Milleproroghe
Successivamente, la legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023) ha disposto la proroga dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale i Comuni possono deliberare la non applicazione dello stralcio “parziale” dei carichi di importo residuo (alla data del 1° gennaio 2023) fino a mille euro e affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Il decreto Milleproroghe introduce anche la possibilità per gli stessi enti di deliberare, sempre entro il 31 marzo 2023, l’applicazione dello stralcio “integrale” ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e quindi, come già previsto per le amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, di optare per l’annullamento di tutto l’importo residuo del carico.
In base alla legge, gli enti creditori che approvano un eventuale provvedimento di diniego di stralcio “parziale” o di approvazione di stralcio “integrale” dei carichi sono tenuti a trasmetterlo all’agente della riscossione entro la scadenza del 31 marzo 2023. Per adeguamento ai nuovi termini, il decreto proroga dal 31 marzo al 30 aprile 2023, la data di effettivo annullamento dei debiti oggetto di stralcio.