Economia

Superbonus 110%: chiarimenti su cessione del credito e sconto in fattura

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Si sblocca la cessione del credito e lo sconto in fattura relativi al Superbonus al 110% con la circolare n.33/E del 6 ottobre 2022 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti alle luce delle modifiche introdotte dopo la conversione in legge dei decreti “Aiuti” (Dl n. 50/2022) e “Aiuti-bis”.

Cessione credito e sconto in fattura con Superbonus 110%: le ultime novità

La circolare chiarisce in primis che la responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, in presenza di concorso nella violazione, è limitata ai soli casi di dolo e colpa grave.

In particolare il decreto “Aiuti-bis” (Dl n. 115/2022), ha integrato le disposizioni sullo sconto in fattura e sulla cessione del credito modificando la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dal decreto Rilancio. Il provvedimento inoltre ha previsto l’applicazione delle nuove misure anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca tutte le certificazioni mancanti.

L’Agenzia inoltre fornisce chiarimenti sul concetto di “violazione dolosa”, cioè, in estrema sintesi, quella attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero di ostacolare l’accertamento, e su quello di “colpa grave” che sussiste quando la negligenza e l’imperizia sono indiscutibili. A titolo di esempio ricorre il dolo quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, perché sussiste un accordo con il cedente o perché nonostante il cessionario abbia rilevato tale inesistenza decide di procedere comunque. La colpa grave ricorre, ad esempio, quando il cessionario abbia omesso, in termini “macroscopici”, la diligenza richiesta, ad esempio, la documentazione sia assente o contraddittoria come il caso in cui l’immobile è addirittura diverso o l’asseverazione si riferisce ad altro fabbricato.

Come rimediare agli errori della comunicazione

La circolare inoltre fornisce chiarimenti su come comportarsi in caso di errori commessi nella compilazione della Comunicazione o nella circolazione dei crediti nella procedura web denominata “Piattaforma cessione crediti”.
In via preliminare tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella circolare in esame devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata. La circolare rende noto che sarà inserito l’indirizzo di una casella di posta certificata dedicata a questa attività, che sarà gestita dal Centro operativo servizi fiscali di Cagliari.
Fra i rimedi ordinari l’Agenzia ricorda che in caso di errore nella compilazione è possibile trasmettere una Comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Trascorso tale termine il credito non ancora accettato può essere rifiutato dal cessionario o fornitore.

La circolare poi fornisce le istruzioni per risolvere ulteriori errori relativi alla Comunicazione. In primo luogo, in presenza di errori formali, l’opzione è considerata valida ai fini fiscali e il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Chi ha commesso l’errore, però, è tenuto a segnalarlo all’Agenzia con nota sottoscritta in via digitale da inviare alla Pec di prossima attivazione.

Possono essere considerati errori formali, ad esempio, quelli presenti nel frontespizio del modello Comunicazione:
•      recapiti (e-mail e telefono);
•      codice fiscale del rappresentante del beneficiario e relativo codice carica;
•      indicazione dell’eventuale presenza dell’amministratore nel campo “Condominio minimo”;
•      codice identificativo dell’asseverazione presentata all’Enea per la riqualificazione energetica;
•      codice identificativo dell’asseverazione per lavori sismici e codice fiscale del professionista;

quelli presenti nel quadro A:
•      indicazione del semestre di riferimento, per le spese del 2020;
•      stato di avanzamento lavori (Sal) ed eventuale protocollo della comunicazione.

Inoltre, sono considerati errori formali nel quadro B i dati catastali e nel quadro D la data dell’opzione e la tipologia del cessionario.

Come rimediare in caso di ritardi nella comunicazione? Se i termini siano scaduti, affermano le Entrate, sarà possibile ricorrere alla remissione in bonis.
Quest’ultima è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per la detrazione
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza della comunicazione
  • non ci siano attività di controllo sulla alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.

In presenza di tali requisiti è consentito l’invio della Comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all’ordinario termine annuale di trasmissione dell’opzione.
In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione potrà essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).