Maxi tassazione sulle vendite di immobili ristrutturati con il superbonus 110%. La conferma arriva da una circolare dell’Agenzia delle entrate, la n. 13/E/2024 che ha appena fornito le istruzioni applicative del nuovo regime di plusvalenze introdotto dalla legge di Bilancio 2024.
L’extratassa si applica per un periodo di dieci anni su chi vende una seconda casa, a meno non sia stata ereditata o donata. In quest’arco temporale si andrà incontro al prelievo del 26% sulla plusvalenza generata dall’operazione come reddito diverso. Obiettivo è colpire gli interventi di recupero e rivendita fatti con intento speculativo.
La plusvalenza sul superbonus: cosa significa
La plusvalenza immobiliare indica il profitto che un proprietario può realizzare quando rivende una proprietà che è più costosa di quella acquistata. La legge di bilancio 2024 introduce una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare imponibile, ossia quella che deriva dalla cessione di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.
La nuova disciplina si applica alle cessioni «poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024».
Rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione della nuova disposizione tutte le tipologie di immobili che sono state oggetto degli interventi agevolati ammessi al Superbonus, indipendentemente dal fatto che detti interventi siano stati effettuati sull’immobile dal cedente (ad esempio il proprietario) oppure dagli altri aventi diritto (il conduttore, il comodatario, il familiare convivente, ecc.).
La nuova ipotesi di plusvalenza riguarda solo la prima cessione a titolo oneroso – effettuata entro dieci anni dalla conclusione dei lavori – e non anche le eventuali successive cessioni dell’immobile. Sono escluse dall’ambito applicativo della disposizione le plusvalenze relative a:
- immobili acquisiti per successione
- immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione
- immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione, qualora all’atto della cessione i predetti immobili siano stati acquistati o costruiti da un periodo inferiore a dieci anni.
Inoltre il termine iniziale per il calcolo del decorso dei dieci anni, la data di conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, data che, in linea di principio, è comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urrbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.