Il decreto che di fatto blocca nuovi sconti in fattura e cessioni dei crediti ma proroga di 6 mesi il Superbonus 110% per villette e immobili unifamiliari è legge.
Il Senato ha approvato in via definitiva con 94 voti favorevoli (72 quelli contrari e 2 gli astenuti) il testo del decreto 11/2023 licenziato ieri, 4 aprile, dalla Camera dei Deputati, senza ulteriori modifiche.
Il disegno di legge allenta i vincoli, molto stringenti, imposti inizialmente dal DL 11/2023, che ha eliminato la cessione del credito e lo sconto in fattura per i nuovi lavori, consentendo prevalentemente la fruizione diretta delle detrazioni in dichiarazione dei redditi.
Vediamo le novità.
Superbonus, novità e scadenze
Le novità del decreto sostanzialmente condivise tra maggioranza e opposizioni sono appunto la proroga al 30 settembre 2023 del Superbonus al 110% per le spese sostenute per unità abitative unifamiliari (villette) con un avanzamento dei lavori pari al 30% al settembre dello scorso anno, e lo sblocco dei crediti maturati nel 2022 a rischio decadenza, per l’impossibilità di inviare le relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate entro fine marzo.
Sarà infatti possibile cedere i crediti del Superbonus e delle altre agevolazioni edilizie, per le spese sostenute nel 2022, anche oltre la scadenza passata del 31 marzo.
Chi non ha ancora trovato un’acquirente per i propri crediti potrà provvedere alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la nuova scadenza del 30 novembre 2023, lo stesso termine previsto per l’invio delle dichiarazioni dei redditi. La possibilità è prevista grazie allo strumento della remissione in bonis, che permette di continuare a cedere i crediti con il pagamento di una sanzione di 250 euro. La misura è finalizzata a favorire lo sblocco dei crediti incagliati, dando la possibilità ai contribuenti di trovare nuovi acquirenti entro la nuova scadenza.
Inoltre, per le spese sostenute nel 2022 relative ad interventi agevolati con il Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 anni. L’opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione relativa al 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Anche questa opzione è stata introdotta per aumentare la capienza fiscale dei soggetti che effettuano interventi del Superbonus e non riescono a cedere le somme.
Superbonus villette fino al 30 settembre
I proprietari che avevano centrato l’obiettivo della realizzazione del 30% dei lavori a progetto entro il 30 settembre dello scorso anno, con la nuova scadenza fissata al 30 settembre prossimo e la preannunciata riapertura degli sportelli bancari alle operazioni di cessione dei crediti, potranno quindi sbloccare i cantieri rimasti fermi a causa della mancanza di liquidità.
Nel dettaglio, ha diritto ad usufruire della proroga solo chi ha attestato il raggiungimento della quota del 30% dei lavori e inviato la relativa documentazione all’Enea. Era infatti richiesta la dichiarazione del direttore dei lavori per attestare lo stato del cantiere, con eventuale documentazione fotografica, e la copia dell’invio della documentazione al committente e all’impresa tramite raccomandata o posta certificata al fine di ottenere l’attestazione della data certa sulla documentazione stessa e in particolare su quella fotografica.
La proroga riguarda l’aliquota della detrazione applicabile alle spese sostenute fino al 30 settembre e non si fa cenno invece al completamento dei lavori. Ma, tenendo conto del fatto che è possibile avere le detrazioni o cedere le spese anche per gli acconti e per i lavori in corso a cavallo di più anni a patto che l’intervento sia terminato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende far valere l’ultima tranche della detrazione, per poter cedere le spese del Superbonus al 110% si dovrà necessariamente avere la certificazione di fine lavori entro la fine dell’anno, se non si riesce a chiudere il cantiere al 30 settembre.
Per i condomìni la condizione chiave è la Cilas presentata entro fine 2022
Quanto ai condomìni, è stata invece confermata l’aliquota al 110% solo per coloro che lo scorso anno avevano presentato la Cilas, la certificazione inizio lavori asseverata Superbonus, e per la ricostruzione degli immobili in area sismica.
In tutti gli altri casi, l’aliquota scende secondo i seguenti criteri:
- Aliquota al 90% per le spese sostenute nell’anno 2023
- Aliquota 70% per le spese sostenute nell’anno 2024
- Aliquota 65% per le spese sostenute nell’anno 2025
Nel caso in cui non fosse possibile completare l’intervento secondo quanto previsto dal progetto iniziale, si potranno presentare varati alla Cilas senza che questo faccia perdere il diritto all’aliquota al 110%. Il decreto 11/2023 ha infatti previsto anche questa opportunità per i cantieri in ritardo o in difficoltà. Ovviamente anche con l’eventuale riduzione delle lavorazioni il requisito del salto di due classi energetiche dovrà essere comunque rispettato.
La stessa aliquota del 110% spetta per gli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali al 31 dicembre 2022 era stata presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo ai lavori.
Plurifamiliari e Superbonus permanenti
Per gli edifici definiti “assimilati” ai condomìni, cioè quelli fino a quattro unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà, non è richiesta la delibera assembleare di approvazione dei lavori. In questo caso, quindi, per poter usufruire del 110% anche per i lavori pagati nel 2023, la Cilas deve essere stata presentata entro il 25 novembre 2022.
Infine, chi realizza interventi agevolati con il Superbonus e i bonus edilizi su case popolari, immobili delle Onlus o associazioni del terzo settore, immobili situati nel cratere sismico e nell’area colpita dall’alluvione delle Marche, può continuare a optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, così come per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Le modifiche che mancano
Mancano all’appello delle novità, di cui si era discusso nell’ultimo mese.
Sembra essere tramontata l’ipotesi di ricorrere ai modelli F24 per la cessione dei crediti (per problemi di cassa, aveva chiarito nel corso dell’esame in commissione, il sottosegretario all’economia Federico Freni), mentre verrà concesso a banche e assicurazioni con i cassetti fiscali pieni la possibilità di utilizzare crediti 2022 derivanti dai bonus edilizi per acquistare BTP di emissione ordinaria, con scadenza almeno decennale.