Economia

Tassazione criptovalute: come funziona in Italia?

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Protagoniste, tra alti e bassi, del mondo degli investimenti, le criptovalute attirano sempre di più. Fino a poco tempo fa il trading di criptovalute era considerato piuttosto di nicchia, oggi invece sono sempre di più gli appassionati di mercati finanziari e di trading a essere interessati a questo tipo di investimenti.

Ci sono alcuni aspetti da considerare però. La criptovaluta non esiste in forma fisica (anche per questo viene definita virtuale), ma si genera e si scambia esclusivamente per via telematica. Non è pertanto possibile trovare in circolazione dei bitcoin in formato cartaceo o metallico.
Alcuni concetti tradizionalmente utilizzati per le monete a corso legale, come ad esempio quello di portafoglio, sono stati adattati anche al contesto delle monete virtuali, dove si parla di portafoglio digitale/elettronico (o wallet digitale/elettronico o semplicemente e-wallet).

Inoltre chi vuole investire in bitcoin e altre criptovalute, deve sapere in primo luogo che le monete virtuali non hanno corso legale in quasi nessun angolo del pianeta e dunque l’accettazione come mezzo di pagamento è su base volontaria.

Inoltre non sono regolate da enti centrali governativi, ma sono generalmente emesse e controllate dall’ente emittente secondo regole proprie, a cui i membri della comunità di riferimento accettano di aderire. Ci sono Stati che hanno deciso di sperimentare, sotto il proprio controllo, l’utilizzo di moneta virtuale nei propri Paesi (come l’Uruguay con l’e-peso) o ne hanno annunciato il loro utilizzo, senza che però si abbiano maggiori informazioni al riguardo (come il Venezuela con il petro) o, ancora, che abbiano in cantiere iniziative al riguardo (come Estonia e Svezia).

Le tasse da pagare sugli investimenti in criptovalute

Tralasciando gli aspetti tecnici dell’investimento in criptovalute, soffermiamoci sull’aspetto fiscale. La domanda che in molti si pongono è se investo in criptomonete quali tasse devo pagare.

Per rispondere a questa domanda vengono in nostro aiuto una serie di documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate. In primo luogo c’è da precisare che le criptovalute sono considerate valuta estera. Nell’interpello 397 del 1 agosto 2022, l’agenzia precisa che le  plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, costituisca un reddito di fonte estera, ai sensi dell’articolo 165 del Tuir e, dunque, rientri fra i redditi di fonte estera soggetti a tassazione sostitutiva per i soggetti che optino per l’applicazione del regime dei neo-residenti.

Ma è con un lungo interpello, il numero 956-771 del 202, che l’Agenzia delle Entrate ha cercato di fare il punto. Nel dettaglio, dice l’Amministrazione finanziaria, le operazioni che riguardano la compravendita di criptovalute sono soggette alle imposte dirette perché trova applicazione la norma che regola le operazioni in valute estere tradizionali, cioè l’articolo 67, comma 1-ter, del TUIR che prevede che la cessione a titolo oneroso di criptovalute sia soggetta all’applicazione dell’aliquota del 26% nel caso di plusvalenze, a condizione che lo giacenza dei depositi e dei conti corrente dell’investitore per almeno 7 giorni consecutivi sia superiore a 51.645,59 euro.

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale inoltre è previsto che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Pertanto, con riferimento alla detenzione di valute virtuali da parte dei predetti soggetti, si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale, conseguenti alla detenzione della criptovaluta, si concretizzano nella compilazione del quadro RW del modello Redditi PF. In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di compilazione del quadro RW, se le criptovalute sono detenute:

  • tramite intermediario residente in Italia: non vige;
  • tramite intermediario non residente in Italia: vige;
  • tramite portafogli digitali: vige.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 38/E/2013 precisa che “sono soggette al medesimo obbligo anche le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti”, e, con la risposta a Interpello 788/2021, che “con riferimento alla detenzione di valute virtuali […] si ritiene che tale obbligo sussista in quanto le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia”, anche per quelle di cui il contribuente “detenga direttamente la chiave privata”.