Una data da bollino rosso per i contribuenti italiani è quella di mercoledì 16 marzo 2022 con un lungo elenco di adempimenti tributari da rispettare. Vediamoli da vicino.
Innanzitutto mercoledì 16 marzo è l’ultimo giorno per trasmettere all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, le Certificazioni Uniche relative allo scorso anno.
Così i sostituti d’imposta devono provvedere alla consegna diretta, o tramite invio postale, della Certificazione unica (Cu 2022), contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2021, nonché della certificazione relativa agli utili e agli altri proventi a essi equiparati corrisposti e delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate nel 2021 (Cupe 2022). Le Cu sono dichiarazioni fiscali che attestano una serie di informazioni fiscali, ossia i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Le scadenze fiscali del 16 marzo 2022
Oltre alla Certificazione Unica, tra le scadenze fiscali da segnare troviamo:
- Comunicazione Anagrafe tributaria: ultimo giorno utile per inviare alcuni tipi di comunicazioni all’Anagrafe tributaria, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate. Sono tenuti all’adempimento tra gli altri, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, per comunicare i dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori; gli enti previdenziali, per comunicare i dati, riferiti all’anno precedente, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali; gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, per comunicare i dati, riferiti all’anno precedente, relativi alle spese sanitarie rimborsate nell’anno precedente per effetto dei contributi versati dai contribuenti, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente.
- Canone Tv: le imprese elettriche devono comunicare all’Agenzia delle entrate i dati di dettaglio relativi al canone Tv addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di febbraio. L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati.
- Iva: i contribuenti Iva devono provvedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell’Iva relativa al 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
- Operatori finanziari: banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie e altri intermediari autorizzati che hanno effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva secondo il regime del “risparmio amministrato” devono rilasciare ai contribuenti l’attestazione dei versamenti relativi alle operazioni effettuate nell’anno precedente.
- Ravvedimento breve: il 16 marzo è l’ultimo giorno utile per regolarizzare i versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 febbraio 2022 dai contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento delle imposte e delle ritenute, nonché degli interessi legali e della sanzione ridotta a un decimo del minimo, va eseguito tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario). I non titolari di partita Iva possono versare anche con modello F24 cartaceo presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione, se non utilizzano crediti in compensazione.
- Ritenute sui bonifici: le banche e Poste italiane Spa devono versare le ritenute sui bonifici effettuati nel mese di febbraio dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
- Split payment: enti ed organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare, con modalità telematiche, l’Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti, rispettivamente con l’F24Ep (codice tributo 620E) e con l’F24 “ordinario” (codice tributo 6040).
- Tobin tax: banche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese di febbraio.