Oscurati cinque nuovi siti web che offrono servizi finanziari abusivi come il trading online. A deciderlo la Consob che si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” in base ai quali l’Autorithy può ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Consob: oscurati cinque nuovi siti abusivi di trading online
Nel dettaglio ecco i siti per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento:
– Lithe Group Ltd (sito internet https://platinex.co e relativa pagina https://client.platinex.co/dasboard);
– Renaissance Invest LTD (sito internet www.renaissanceinvestltd.co);
– Tremisa Ltd (sito internet www.askemarket.com);
– “Investus FG” (sito internet https://investusfg.com e relativa pagina https://secure.investusfg.com);
– Kiplar Ltd (sito internet www.kiplar.org).
Sale, così, a 510 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.
Con l’occasione la Consob richiama l’attenzione dei risparmiatori sull’importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.
I consigli della Consob per difendersi dalle truffe
La Consob sottolinea che la prestazione di servizi d’investimento, in considerazione della delicatezza dell’attività, è una attività riservata ad operatori autorizzati i quali devono essere costantemente vigilati ed iscritti in appositi albi pubblici, previa verifica dei necessari requisiti. E anche l’offerta di prodotti finanziari (azioni, obbligazioni, quote di fondi, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata.
Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di abusivismo finanziario:
- abusiva prestazione di servizi e attività di investimento– è lo svolgimento di attività riservate (es. collocamento di strumenti finanziari, gestione di portafogli, negoziazione di strumenti finanziari o valute, consulenza per investimenti ecc.) in assenza delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti;
- svolgimento abusivo dell’attività di promotore finanziario (e dell’offerta fuori sede)– è l’esercizio professionale, da parte di una persona non iscritta all’Albo dei promotori finanziari, dell’offerta fuori sede (ad esempio a casa dei clienti) come agente, dipendente o mandatario di un intermediario;
- offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico – si ha quando viene posta in essere o pubblicizzata un’offerta di prodotti finanziari (es. azioni, obbligazioni, contratti derivati, fondi comuni d’investimento, polizze assicurative a carattere finanziario, ecc.) senza la pubblicazione e il deposito presso la Consob o altra Autorità di un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda.
Come difendersi? Come ricorda la Consob, se avete il dubbio che la società con cui avete investito non sia autorizzata a prestare e offrire strumenti finanziari o, comunque, di essere incappati in comportamenti illeciti, è bene:
- Segnalare tempestivamente alla Consob la vicenda: in caso di prestazione abusiva di servizi d’investimento o di svolgimento abusivo dell’attività di promotore finanziario, la Consob, una volta svolti i relativi accertamenti, deve denunciare la vicenda all’Autorità giudiziaria, che può intervenire con i più incisivi mezzi di cui dispone, fra i quali anche l’oscuramento dei siti internet. La Consob, infine, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, può infliggere sanzioni di tipo amministrativo nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei dipendenti delle società coinvolte. Con riguardo alle offerte abusive di prodotti finanziari, la Consob è dotata, invece, di poteri più incisivi quali quello di poter dapprima sospendere e poi eventualmente vietare l’offerta e, in caso di mancato rispetto del divieto, di oscurare il sito internet.
- Denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine
- Tentare di recuperare le somme investite e interrompere ogni ulteriore versamento
- Bloccare la carta di credito se ne sono stati comunicati gli estremi alla società.
- Raccogliere tutta la documentazione (contratti, scambi di e-mail, pagamenti effettuati).