Economia

Tregua fiscale, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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Arrivano i chiarimenti del Fisco sulla cosiddetta tregua fiscale alla luce delle novità previste dall’ultima Legge di Bilancio. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare omnibus n. 2 del 2023. In particolare il documento di prassi si sofferma sulle misure previste dalla “tregua fiscale”, contenute nella legge di bilancio 2023, in merito a regolarizzazione delle irregolarità formali, ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, chiusura delle liti tributarie e regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Regolarizzazione delle irregolarità formali

Innanzitutto il documento precisa che possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di:

  • Iva;
  • Irap;
  • imposte sui redditi e relative addizionali;
  • imposte sostitutive;
  • ritenute alla fonte;
  • crediti d’imposta.

La regolarizzazione si concretizza mediante versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento avviene in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024). Non è possibile avvalersi della regolarizzazione:

  • con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);
  • per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
  • per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che la tardiva od omessa comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica, ai fini della fruizione della detrazione d’imposta, non può essere ricompresa fra le ipotesi di violazioni formali oggetto di possibile regolarizzazione. Sono escluse dalla sanatoria le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, dell’obbligo di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe.

Ravvedimento operoso speciale: come funziona

La circolare delle Entrate si sofferma anche su una peculiare forma di “ravvedimento operoso cd. speciale” che – in deroga alla disciplina ordinaria – prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

Il ravvedimento speciale implica il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 ovvero della prima rata entro il medesimo termine, nonché, entro quest’ultimo termine, con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute.

Per beneficiare della regolarizzazione è necessario che le violazioni “ravvedibili” non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973.

Sono stati dati anche, inoltre, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiarimenti sullo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

La definizione agevolata delle controversie tributarie riguarda le contestazioni attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio e richiede il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.

La circolare specifica che possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma. Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni in materia di accertamento con adesione, per quanto compatibili, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Nel caso di versamento rateale, la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023.