Economia

TURIGLIATTO: FATTO, DIRITTO E SENTENZA

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(9Colone) – Roma, 1 mar – “Il Collegio nazionale di garanzia riunito in seduta plenaria in Roma presso la sede del P.R.C. il giorno 1 marzo 2007 ha esaminato e discusso la posizione del compagno Senatore Franco Turigliatto deferito a questo Collegio dalla Direzione Nazionale del Partito”. Inizia così il verbale diffuso oggi dall’Ufficio Stampa di Rifondazione Comunista. Ed ecco il testo integrale del documento che sancisce l’espulsione del senatore dal partito. “Fatto: il compagno Turigliatto non ha partecipato al voto sulla Relazione di politica estera fatta dal Ministro degli esteri a nome del Governo nella seduta del 21. 2. 2007, nonostante che gli organismi dirigenti del PRC ed il gruppo senatoriale avessero deciso di approvare la Relazione stessa. La Relazione di politica estera non ha avuto i voti necessari per l’approvazione per cui si è aperta la crisi di Governo con le dimissioni del Presidente del Consiglio. La non partecipazione al voto del compagno Turigliatto se non è stata la causa della caduta del Governo, ha tuttavia creato grave tensione all’interno e difficoltà all’esterno del Partito, indicato come corresponsabile primo della crisi, come quello che avrebbe aperto la porta ad un possibile ritorno della destra alla guida del Governo. Sottoposto a procedimento disciplinare il compagno Franco Turigliatto è stato sentito dalla Presidenza del CNG nell’audizione del 28. 2. 2007. Il compagno Turigliatto ha sostenuto il diritto di esprimere le proprie opinioni politiche.E’ stato chiesto al compagno se il suo comportamento poteva essere considerato un unicum cui non ne sarebbero seguiti altri. La risposta è stata che certamente lo avrebbe reiterato. Diritto: lo Statuto del PRC garantisce ad ogni iscritto il diritto di esprimere anche pubblicamente le proprie opinioni politiche (art. 3) ed il dissenso politico non pur essere motivo di applicazione di misure disciplinari (art. 52). Ma accanto a questo diritto universalmente garantito lo Statuto pone dei doveri che attengono non all’universalità degli iscritti ma segnatamente a coloro che sono eletti alle cariche pubbliche. Questi compagni accanto al diritto al dissenso hanno l’obbligo di conformarsi rigorosamente agli orientamenti del Partito e al regolamento del gruppo nell’esercizio del loro mandato (art. 56) . Nel caso del compagno Turigliatto si tratta dunque non di valutarne le opinioni politiche, ma i comportamenti e valutare quindi se questi e non quelle hanno determinato o meno violazioni dello Statuto ovvero pregiudizio al Partito. Il Collegio ritiene che vi sia stata violazione grave dello Statuto da parte del compagno Turigliatto. L’orientamento del Partito verso l’attuale Governo è quello di un sostegno al fine di realizzare il programma concordato. Da qui discendeva la decisione del gruppo senatoriale di votare a favore della Relazione di politica estera e da qui l’obbligo dei compagni senatori di conformarsi alla decisione. Il Collegio ritiene altresì che vi sia stato grave pregiudizio all’organizzazione del Partito. L’intero corpo politico che fa capo al Partito (iscritti ed elettori) è stato posto in difficoltà dalle conseguenze del non voto e dalla crisi di Governo che ne è seguita. Il Partito si è trovato sotto attacco ed indicato come responsabile della crisi e si è potuta tentare una manovra di spostamento dell’asse politico del Governo. Il Collegio nell’audizione del 28. 2. 2007 ha indicato al compagno Turigliatto la possibilità di una soluzione del caso che escludesse la sanzione dell’allontanamento dal Partito, ma purtroppo tale possibilità è stata respinta sia in quella sede, sia con la dichiarazione di voto da lui espressa nella seduta del Senato del 28. 2. 2007. P.Q.M. Il Collegio Nazionale di Garanzia, con decisione a maggioranza, applica nei confronti del compagno Franco Turigliatto la sanzione dell’allontanamento dal Partito”.