Economia

Veneto banca e ostacolo alla vigilanza: sequestro allargato

Questa notizia è stata scritta più di un anno fa old news

Tutti i nodi vengono al pettine che, dopo i noti scandali, si stringe sempre di più attorno alla mala gestione dell’Istituto di credito Veneto Banca, abituato a “inquinare” i dati di bilancio, soprattutto gli attivi del patrimonio attraverso l’esposizione di una realtà contabile artificiosa, che ha reso possibile ed amplificato una solidità patrimoniale molto approssimativa.

L’aver incluso tra gli elementi positivi, obbligazioni ed azioni proprie acquistate dagli imprenditori o risparmiatori in genere, con risorse finanziarie della stessa banca, è stata la strada maestra per alterare le informazioni sul patrimonio e quindi “Ostacolo alla vigilanza”.

Gonfiare gli attivi o la solidità patrimoniale della banca è stato il modo per ingannare tutti, attraverso comunicazioni mendaci celando la realtà economica, patrimoniale e finanziaria disastrata dell’istituto di credito agli occhi degli Organi di vigilanza quali Banca d’Italia e Consob.

Genesi della vicenda giudiziaria

In conseguenza dello stato d’insolvenza dichiarato nei confronti della Veneto Banca, il Gip del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, rispettivamente il 28 luglio e 14 agosto 2016, nei confronti di Consoli Vincenzo e della moglie Savastano Maria Rita, nell’ambito in cui Consoli risulta indagato per i reati di cui agli articoli 2637[1] e 2638[2] del c.c, rispettivamente riferibili al reato di “Aggiottaggio e Ostacolo alla vigilanza”, mentre la Savastano riveste la qualità di persona alla quale le cose sono state sequestrate.

Il Tribunale del riesame di Roma confermava tale misura patrimoniale del sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

La difesa degli indagati, avverso a tale Ordinanza ne chiedevano l’annullamento per “violazione di legge” adducendo i seguenti motivi:

  1. Inesatta interpretazione degli elementi costitutivi del delitto di “ostacolo alla vigilanza”, avuto riguardo alla individuazione dei beni strumentali utilizzati per commettere il reato;
  2. Provvedimento irragionevole, laddove il Tribunale del riesame ritiene la “Veneto banca” estranea la rato e quindi alla possibilità di assalire il suo patrimonio, laddove la stessa banca avrebbe tratto vantaggio ed utilità dalle operazioni contestate agli ex vertici amministrativi dell’istituto;
  3. La signora Savastano deve considerarsi persona estranea la reato.

Pronuncia della Corte di Cassazione

Con la sentenza nr.42778 del 19 settembre 2017  della Quinta sezione penale della Cassazione  nessuna delle ragioni del  dei ricorso ha trovato accogliemto.

Premesso che nessuna critica viene formulata dai ricorrenti sulla sussistenza del fumus del reato di cui si discute (art.2638 cc), i giudici di legittimità ribadiscono la correttezza della procedura seguita dal Riesame sul significato attribuibile all’art.2641 cc, relativamente alla possibilità della “confisca che ha per oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente”.

A seguire, la stessa Corte, condivide in pieno il percorso seguito dal giudice di merito – riesame in questo caso -, laddove scrive che “i beni utilizzati per commettere il reato di ostacolo alla vigilanza, di cui all’art.2638, cc. Possono legittimamente essere identificati nella provvista messa a disposizione dei terzi” da Veneto Banca “per l’acquisto di azioni proprie ovverosia delle  risorse destinate – per espressa disposizione dell’indagato in virtù della posizione apicale quali si è giunti alla mendace rappresentazione del patrimonio di vigilanza alla Banca d’Italia e alla Consob, attraverso una realtà contabile artificiosa, che ha reso possibile, come si diceva, un’artefatta rappresentazione dello stato di salute dell’istituto di credito, “gonfiando” il patrimonio di vigilanza, mediante l’inclusione, tra gli elementi positivi, di obbligazioni ed azioni proprie, acquistate con provvista finanziaria della stessa banca”.

Inoltre, convenendo sull’assunto dl Tribunale del riesame, la stessa sentenza  aggiunge.” Se è vero che per il tramite delle azioni compiute dai suoi amministratori Veneto Banca ha potuto proseguire nella sua attività d’impresa ed aumentare la sua concreta operatività, tuttavia l’istituto non ha certo tratto un profitto o un qualsivoglia effetto economico positivo, quanto piuttosto un grave danno, essendo state proprio le operazioni in contestazione – espressione della politica aziendale del Consoli, mirate solo ad allargare la base soci senza riguardo per il merito creditizio – a portare l’istituto sull’orlo di una crisi economica irreversibile, secondo una logica espansionistica rivelatasi esiziale per l’istituto” (che grazie unicamente all’intervento del Fondo Atlante è riuscito a rimanere sul mercato, non avendo trovato altri investitori disponibili a ricapitalizzarlo) e funzionale solo a garantire il consolidamento e l’accrescimento del potere dell’indagato, e della stretta cerchia a lui facente capo, sull’ente”.

 Conclusioni

Al netto della interpretazione che ognuno può ricavare dalla lettura del  contenuto della sentenza in commento, ciò che emerge chiaramente interessa due aspetti, ambedue sconvolgenti:

  1. Da un lato vediamo un amministratore di una grande banca che indica in bilancio informazioni false sullo Stato patrimoniale dell’istituto, drogando per anni il risultato economico. Il tutto, determinato dal sistematico ricatto fatto per anni agli imprenditori e clientela retail che vedevano esaudire le loro richieste di credito a condizione dell’acquisto, con gli stessi soldi, di azioni e/o obbligazioni emesse dalla stessa banca;
  2. L’assenza di controllo, a livello istituzionale, da parte della Banca d’Italia e della Consob che ben avrebbero potuto fare emergere tali incongruenze molto tempo prima.

Anche qui, come ho detto in altre precedenti occasioni, attendiamo fiduciosi la conclusione dei lavori da parte delal Commissione Parlamentare di inchiesta sui disastri bancari.

==============  

[1] Art.2637 Codice civileChiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[2] Art.2638 Codice civile – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti [2639] e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza [2545 quaterdecies25472619], o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quai nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni [2426], sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi [2640].

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili socetari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (1).

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza (2).

Note

(1) Comma aggiunto dall’art. 39, comma 2, lett. c), L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(2) Questo comma è stato inserito dall’art. 101, comma 1, del D. L.vo 16 novembre 2015, n. 180. A norma dell’art.101, comma 2, del medesimo decreto, la violazione dell’obbligo di segreto di cui all’art. 5, commi 4 e 7, del D. L.vo n. 180 del 2015 è punita a norma dell’art. 622 del codice penale, ma si procede d’ufficio.