di Alessio Grazia, consulente finanziario
Ebbene sì: si pagano le tasse quando si è in vita, ma si pagano (o meglio, si lasciano da pagare) anche quando si passa oltre.
I nostri eredi, infatti, sul nostro patrimonio lasciato in ereditĂ potrebbero trovarsi a dover pagare le imposte di successione: nonostante il patrimonio sia frutto di qualcosa giĂ tassato in vita, viene tassato anche in passaggio. Eppure, se guardiamo ai numeri, siamo ancora un paradiso fiscale rispetto ai nostri vicini stati europei.
Per prima cosa, qualora l’attivo ereditario sia inferiore a 100 mila euro e non comprenda diritti o beni immobiliari i nostri eredi in linea retta non saranno tenuti a versare alcuna tassa di successione. Sono invece previste delle franchigie per i patrimoni tassabili, come segue:
- 4% in favore del coniuge o dei parenti in linea retta, ascendenti o discendenti, applicata sul valore complessivo che ecceda 1 milione di euro per ogni beneficiario;
- 6% in favore di fratelli o sorelle da applicare su patrimoni eccedenti i 100 mila euro per ogni beneficiario;
- 6% in favore di qualsiasi altro parente fino al quarto grado, in questo caso per qualsiasi ammontare di patrimonio;
- 8% per chiunque altro.
Rispetto all’ammontare dovuto, si hanno 60 giorni di tempo per versare la somma dalla data di notifica dell’avviso di liquidazione, tramite F24. La legge permette anche di rateizzare l’onere, con un 20% iniziale versato entro i 60 giorni mentre il resto può essere rateizzato fino a 12 rate trimestrali.
Perché, con queste cifre, siamo considerati un paradiso fiscale? La tassa di successione in Germania oscilla fra il 7% ed il 50%; in Francia dal 5% al 60% e in Gran Bretagna è il 40%: non siamo il Belpaese solo per la cultura ed il paesaggio.
E per i patrimoni investiti, che regole si applicano? Vediamole assieme.
La polizza vita
Un contratto di natura finanziaria molto conosciuto per il trasferimento della ricchezza è la polizza vita.
Questa funziona come contenitore di una o piĂą tipologie di investimento: fondi, gestioni separate, titoli ed in alcuni casi anche beni reali conferiti in essa.
La caratteristica più importante del contratto di polizza vita, che viene stretto fra contraente e compagnia, è l’affidamento di una certa cifra che la compagnia si impegna ad investire, secondo le istruzioni del contraente. Questo conferimento espropria il contraente dal capitale, tramite sottoscrizione di una copertura demografica che prevede la liquidazione, da parte della compagnia, ai beneficiari designati (in polizza o testamentari), con una maggiorazione che dipenderà dall’età dell’assicurato.
Banale? In realtà tutto ciò crea due effetti molto interessanti:
- Il contraente, conferendo la somma alla compagnia, di fatto si espropria del denaro; la liquidazione della polizza è esterna all’asse ereditario, di conseguenza non concorrerà alle franchigie spiegate sopra e sarà esente da tassa di successione;
- Se l’assicurato muore, la componente di denaro che ricevono i beneficiari rappresentata da liquidazione della maggiorazione non viene tassata Irpef con l’aliquota di riferimento dell’imposta.
Utilizzare uno strumento simile è quindi strategico per patrimoni ingenti, così da limitare il più possibile l’onere fiscale in capo agli eredi.
Sicav, gestioni patrimoniali e dossier titoli
Oltre alle polizze vita, e per patrimoni che saranno comunque inferiori alla franchigia, prendiamo in considerazione anche gli altri strumenti finanziari disponibili per un investitore.
Bot, CcT, BtP e titoli di stato vari sono esenti da imposta di successione (ma non dall’imposta di donazione) e quindi non concorreranno alla formazione dell’attivo ereditario. Seguono la stessa logica anche i titoli di debito pubblico di Stati dell’Unione Europea e Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo. Non solo: qualora questi titoli siano presenti all’interno di un fondo comune di investimento, il loro controvalore sarà dedotto dalle quote ereditate e quindi continueranno a non concorrere all’attivo.
A differenza delle polizze, invece, Sicav, dossier e gestione patrimoniale non sono liquidati dall’intermediario in favore degli eredi: il tutto viene trasferito in comproprietà .
Che cosa significa? Facciamo l’esempio di un dossier ereditato da due fratelli, dopo la morte del loro ultimo genitore in vita.
Ipotizzando che il dossier sia formato da cinque titoli azionari, le quote acquistate in vita dal de cuius saranno trasferite con una contraenza al 50% attribuita ad ognuno dei due fratelli, con valorizzazione alla data del decesso. Questo significa che per vendere, in toto o in parte, gli attivi del dossier titoli è necessaria la firma di entrambi i titolari: l’intermediario si troverà quindi impossibilitato a vendere gli strumenti finanziari qualora vi fosse un disaccordo fra gli eredi.
In questi casi è sempre meglio lasciare indicazioni agli eredi, o quantomeno consigli: gli intermediari non possono, come detto, accettare le richieste di liquidazione di una parte di eredi; solitamente la soluzione a queste diatribe deve seguire la via legale, costosa in termini di tempo (in media tre anni) e di denaro.
Trasferire l’onere della successione a terzi
Il titolo di questo paragrafo sembra un po’ provocatorio, ma del resto vuole proprio essere una forte imbeccata.
Chi è che si accollerebbe mai l’onere di pagare l’imposta di successione di un patrimonio ingente? In realtà nessuno, è ovvio. Nella pratica, tuttavia, la risposta è banale: una compagnia assicurativa.
Precisiamo: la compagnia assicurativa non pagherebbe le tasse di nessuno, ma liquiderebbe previo versamento di un premio assicurativo, un capitale agli eredi che può essere usato per pagare le imposte di successione.
Ipotizziamo che per un ingente patrimonio si sia calcolato, in fase di pianificazione patrimoniale, una tassa futura di 500 mila euro. Questa tassa potrĂ essere pagata dagli eredi secondo le modalitĂ vigenti al momento della successione, oppure il titolare del patrimonio, ancora in vita, potrĂ trasferire il rischio del suo decesso tramite un contratto assicurativo di puro rischio.
Il premio pagato per il trasferimento del rischio sarà , a conti fatti, nettamente inferiore all’esborso successorio e soprattutto non intaccherà il patrimonio lasciato in eredità , il quale sarà trasferito per intero (o il più prossimo possibile all’intero) agli eredi.