Economia

Web tax sui GAFAM come sarà? Direttiva UE imminente

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A cura dell’avv. Fabio Ciani e del dott. Antonio Lanotte dello Studio Strategic Tax Advisors

L’ipotesi di una Direttiva comunitaria di tale importanza, sulla web tax, è originata da una lettera congiunta alla presidenza del G20 da parte dei ministri delle finanze di Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Italia, e della Commissione Europea che chiedono un ´azione congiunta per la revisione delle norme fiscali per le società digitali.

“È urgentemente necessaria una risposta globale alle sfide fiscali sollevate dall’economia digitale. Le norme attuali portano a carenze fiscali in Paesi in cui le multinazionali conducono attività significative e generano profitti in gran parte basati sul contributo degli utenti di prodotti e servizi digitali, creando così distorsioni del mercato e minando la sostenibilità dell’imposta sulle società che governano il sistema”.

Pertanto attendiamo con impazienza una discussione su questo tema nella prossima riunione del G20, sulla base di un profilo della prossima relazione intermedia della task force dell’OCSE in Aprile. Attendiamo con impazienza questa relazione e ci aspettiamo soluzioni operative in un’ottica di un’equa imposizione dell’economia digitale.

Pertanto, il lavoro in corso su soluzioni a lungo termine deve essere perseguito. “Le specificità dell’economia digitale richiedono nuove regole globali che governano il nesso territoriale e l’allocazione dei profitti. Tuttavia questa finalità di lungo periodo non devono fermare i rispettivi Paesi dall’adozione di soluzioni provvisorie, preferibilmente su un periodo più breve”.

Una web tax compresa tra il 2% e il 6% del fatturato

Nell’ultima riunione dell’Ecofin (Consiglio Economia e finanza composto dai Ministri delle finanze degli stati membri) tenutosi a Tallinn a settembre in occasione del semestre della Presidenza Estone, le dichiarazioni di alcuni Ministri Europei sono state le seguenti: “We should no longer accept that these companies do business in Europe while paying minimal amounts of tax to our treasuries”, hanno scritto i ministri nel memo. “The amounts raised would aim to reflect some of what these companies should be paying in terms of corporate tax”.

Dallo stesso vertice è emerso che le prime cinque imprese digitali per capitalizzazione (Amazon, Google, Apple, Microsoft e Facebook, i cosiddetti GAFAM) sono anche le cinque più grandi aziende del mondo per valore, realizzano il 60% delle vendite e dei profitti fuori dagli Stati Uniti, lasciandovi solo il 10% delle tasse pagate, per essere più chiari sulla base di uno studio ad opera della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, si stima che in Italia il mancato introito sia stimato in circa 5 miliardi di Euro.

Se partiamo da questo assunto allora riusciremo a capire il perché si stanno intensificando gli incontri da parte dei ministri economici europei capitanati da Paesi quali Francia, Italia, Germania e Spagna, con cui si sono schierati Paesi quali: Austria, Bulgaria, Grecia, Portogallo, Slovenia e Romania circa l’introduzione di una web tax che faccia da ulteriore leva “fiscale” per riequilibrare evidenti “distorsioni” di un settore, quello a “forte impatto tecnologico”, che avrà un ruolo sempre più determinate nell’economia ormai sempre più “digitale”.

Sembra che l’orientamento europeo sia quello di tassare con una web tax apposita il fatturato di tale colossi tecnologici piuttosto che il profitto facendo pertanto dell’Europa un vero e proprio mercato comune. L’applicazione nella pratica prevederebbe una tassazione dei ricavi realizzati da imprese estere che operano su di un determinato mercato o territorio “europeo” senza averne una stabile organizzazione nello stesso.

L’ipotesi di una Direttiva comunitaria imminente potrebbe di sicuro essere ripresa da quello che sarà il decreto ministeriale attuativo del Ministero delle Economia e delle Finanze previsto per il 30 aprile 2018, che dovrà fissare il perimetro delle prestazioni di servizi a cui si applica la web tax.

Con riguardo all ultima Legge di Bilancio approvata lo scorso dicembre, l’art. 1 co. 1011-1019 L. 205/2017, “Legge di Stabilità e Bilancio” pubblicata in G.U. n.302/2017, ha introdotto in maniera definitiva “l’imposta sulle transazioni digitali” c.d. “web tax” relativa a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicata all ´art. 23, co. 1, del D.P.R. 600/73, con esclusione delle seguenti categorie:

  • contribuenti nel regime forfettario ovvero coloro che hanno aderito al regime forfetario (di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014);
  • contribuenti nel regime dei minimi;
  • contribuenti che hanno aderito al regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27 del D.l. 98/2011);
  • imprese agricole;
  • se c’è una stabile organizzazione del soggetto non residente, per cui se Google, Facebook ed altri, hanno una stabile organizzazione in Italia.

L’imposta è fissata nella misura del 3% sul “valore della singola transazione”, ovvero sul valore delle singole transazioni originate da “prestazioni di servizi on-line” individuate attraverso apposito decreto ministeriale attuativo del Ministero delle Economia e delle Finanze previsto per il 30 aprile 2018, che dovrà fissare il perimetro delle prestazioni di servizi a cui si applica la web tax. Tuttavia si considerano “servizi prestati tramite mezzi elettronici” quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell ´informazione.

L’imposta si calcolerà sul prezzo della transazione al netto dell’Iva e il cui versamento avverrà “nei modi e nei tempi previsti per il versamento delle imposte dei redditi” oppure nel caso di soggetti senza stabile organizzazione a mezzo un intermediario finanziario abilitato.

L’imposta si applicherà nei confronti del soggetto prestatore, residente o “non residente”, che effettua nel corso dell’anno un numero complessivo di operazioni superiori alle 3.000 unità.

Lo stesso Ufficio parlamentare di Bilancio, a suo tempo, aveva apostrofato la web tax in questa maniera: “il nuovo tributo potrebbe determinare uno svantaggio competitivo delle imprese residenti sia rispetto al mercato tradizionale interno sia rispetto al mercato internazionale”.

Infatti i ricavi delle imprese digitali residenti sono sottoposti non solo al nuovo tributo, ma anche alle altre imposte dirette con le aliquote vigenti in Italia, con un onere di imposta effettivo più elevato. Al contrario, per le multinazionali non residenti “il nuovo tributo potrebbe assolvere definitivamente agli obblighi tributari in Italia continuando a pagare aliquote di imposta irrisorie nei paesi a fiscalità privilegiata. Inoltre, le grandi multinazionali non residenti, avendo un potere di mercato assai maggiore delle imprese italiane, potrebbero operare più facilmente una traslazione del tributo sui prezzi dei servizi, senza ridurre la loro competitività”.