MILANO (WSI) – Esentasse i benefit che il lavoratore sceglie, dalle rette per la scuola, borse di studio fino ai servizi di assistenza per i familiari non autosufficienti, convertendo i premi di produttività raggiunti. Questa la principale novità introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 e ora esplicata nella circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 dell’Agenzia delle Entrate.
La Legge in questione ha previsto nel dettaglio la reintroduzione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle retribuzioni legate alla produttività, l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e la possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati (benefit). Ma andiamo per ordine.
In primo luogo l’agevolazione fiscale di recente introduzione riguarda l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale nella misura del 10%, salvo espressa rinuncia scritta da parte del lavoratore, ai premi di risultato legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili della società, entro il limite di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 per le imprese che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Per quanto riguarda il datore di lavoro l’agevolazione è riservata al settore privato, quindi sono escluse dal beneficio le Amministrazioni pubbliche.
La Legge di Stabilità è intervenuta anche in tema di welfare aziendale, riferendosi alle prestazioni, opere e servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese. In particolare, sono aumentate le tipologie di benefit che possono essere stabilite in sede di contrattazione (e non unilateralmente del datore di lavoro), quindi erogabili in sostituzione della retribuzione premiale.
Si tratta in sostanza della cosiddetta opzione benefit che il lavoratore può scegliere escludendoli dal reddito di lavoro dipendente e sui quali quindi non pagherà tasse. Il lavoratore in sostanza può scegliere di convertire i premi di risultato agevolati nei benefit ricompresi nel “welfare aziendale”, detassando così completamente il valore dei benefit.
Oltre alle somme, prestazioni e servizi di educazione e istruzione, per la frequenza di ludoteche, di centri estivi e invernali e per borse di studio, i benefit opzionabili che risultano così esentasse sono tutti quegli aiuti forniti dal datore di lavoro in relazione alle spese per rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo, incentivi economici agli studenti più meritevoli, servizio di trasporto scolastico, gite didattiche, visite d’istruzione, servizi di baby-sitting.
Detassate anche le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di rimborso spese. Si considerano non autosufficienti coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana (ad esempio, mangiare, espletare le funzioni fisiologiche, lavarsi, vestirsi) o che necessitano di sorveglianza continuativa; la condizione deve risultare da certificazione medica. Per familiari “anziani”, invece, si intendono coloro che hanno compiuto i 75 anni.
Così chi sceglie di convertire i premi di risultato raggiunti in tali benefit non pagherà tasse. La circolare dell’Agenzia inoltre chiarisce che l’opportunità del benefit deve essere offerta alla generalità del personale o a categorie di dipendenti e non, quindi, al singolo lavoratore. Il benefit inoltre che sostituisce il premio può consistere anche in una somma di denaro (ad esempio, rimborso spese scolastiche) oppure può essere erogato tramite voucher.